Art. 74. 
 
  Agli  effetti  del  presente  titolo  deve   ritenersi   inabilita'
permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale, la quale tolga  completamente  e  per  tutta  la  vita
l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale
la conseguenza di un infortunio o di una  malattia  professionale  la
quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e  per  tutta  la  vita,
l'attitudine al lavoro. 
  Quando   sia   accertato   che   dall'infortunio   dalla   malattia
professionale sia derivata un'inabilita' permanente tale  da  ridurre
l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento  per  i
casi di infortunio e al venti  per  cento  per  i  casi  di  malattia
professionale, e' corrisposta, con effetto dal  giorno  successivo  a
quello della  cessazione  dell'inabilita'  temporanea  assoluta,  una
rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita' stessa sulla
base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo  le
disposizioni degli articoli da 116 a 120: 
    1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta  per
cento, aliquota crescente col  grado  della  inabilita',  come  dalla
tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 
    2)  per  inabilita'  di  grado  dal  sessantuno  per   cento   al
settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita'; 
    3) per inabilita' dall'ottanta per  cento  al  cento  per  cento,
aliquota pari al cento per cento. 
  Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima:  per
eccesso quelle uguali o superiori alla frazione di lire  cinque,  per
difetto quelle inferiori a detta frazione. 
  A decorrere dal 1 luglio 1965, per il  calcolo  delle  rendite  per
inabilita'  permanente  si  applica  la  tabella  delle  aliquote  di
retribuzione allegato n. 7. 
  Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le  rendite  in
corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui
al comma precedente.