Art. 74. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Quando sia accertato che dall'infortunio dalla malattia professionale sia derivata un'inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita'; 3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per eccesso quelle uguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione. A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilita' permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.