Art. 78.

  Nei casi d'inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n.
1,  l'attitudine  al  lavoro,  agli  effetti della liquidazione della
rendita,  si  intende  ridotta  nella misura percentuale indicata per
ciascun caso.
  L'abolizione  assoluta della funzionalita' di arti o di organi o di
parti di essi e' equiparata alla loro perdita anatomica.
  Quando  gli  arti  o  gli  organi  o  parte di essi abbiano perduto
soltanto  parzialmente  la  loro  funzione,  il  grado  di  riduzione
dell'attitudine  al  lavoro si determina sulla base della percentuale
d'inabilita'  stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione
del valore lavorativo della funzione perduta.
  In  caso  di  perdita  di  piu' arti, od organi, o di piu' parti di
essi,   e  qualora  non  si  tratti  di  molteplicita'  espressamente
contemplata  nella  tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al
lavoro  deve  essere  determinato  di volta in volta tenendo conto di
quanto,   in   conseguenza   dell'infortunio,  e  per  effetto  della
coesistenza  delle  singole  lesioni,  e'  diminuita  l'attitudine al
lavoro.