Art. 79.

  Il  grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata
da  infortunio,  quando  risulti aggravato da inabilita' preesistenti
derivanti  da  fatti  estranei  al  lavoro  o  da altri infortuni non
contemplati  dal  presente  titolo  o  liquidati in capitale ai sensi
dell'art.  75,  deve  essere  rapportato non all'attitudine al lavoro
normale,   ma   a  quella  ridotta  per  effetto  delle  preesistenti
inabilita'.  Il  rapporto  e'  espresso  da  una  frazione  in cui il
denominatore  indica  il grado di attitudine al lavoro preesistente e
il  numeratore  la  differenza  fra  questa  e il grado di attitudine
residuato dopo l'infortunio.