Art. 83.

  La  misura  della  rendita  di  inabilita' puo' essere riveduta, su
domanda  del  titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore,  in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al
lavoro  ed  in  genere  in  seguito  a modificazione nelle condizioni
fisiche  del  titolare  della  rendita,  purche', quando si tratti di
peggioramento,  questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo
alla  liquidazione  della  rendita.  La  rendita  puo'  anche  essere
soppressa  nel  caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti
del minimo indennizzabile.
  La  domanda  di  revisione  deve  essere  presentata  al l'Istituto
assicuratore  e  deve  essere  corredata da un certificato medico dal
quale  risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze
dell'infortunio   e  risulti  anche  la  nuova  misura  di  riduzione
dell'attitudine al lavoro.
  L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
  Se  l'istituto  assicuratore  rifiuta  di  accogliere la domanda in
tutto  o  in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la
soppressione  della rendita, alle relative contestazioni si applicano
le disposizioni dell'art. 104.
  Il  titolare  della  rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle
visite  di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo
dall'istituto   assicuratore.   In   caso   di   rifiuto   l'istituto
assicuratore  puo'  disporre la sospensione del pagamento di tutta la
rendita o di parte di essa.
  Nei  primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la
prima  revisione puo' essere richiesta o disposta solo dopo trascorso
un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della
costituzione  della  rendita; ciascuna delle successive revisioni non
puo'  essere  richiesta  o  disposta  a distanza inferiore di un anno
dalla precedente.
  Trascorso  il quarto anno dalla data di costituzione della rendita,
la  revisione  puo'  essere  richiesta  o disposta solo due volte, la
prima  alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo
triennio.
  Entro  dieci  anni  dalla  data dell'infortunio, o quindici anni se
trattasi   di   malattia   professionale,   qualora   le   condizioni
dell'assicurato,   dichiarato  guarito  senza  postumi  d'invalidita'
permanente   o   con  postumi  che  non  raggiungano  il  minimo  per
l'indennizzabilita'  in  rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio   o   della   malattia  professionale  in  misura  da
raggiungere  l'indennizzabilita',  l'assicurato  stesso puo' chiedere
all'Istituto  assicuratore  la liquidazione della rendita, formulando
la  domanda  nei  modi e nei termini stabiliti per la revisione della
rendita in caso di aggravamento.
  In  caso  di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento,
la  misura  della  rendita  d'inabilita'  e'  quella  stabilita dalle
tabelle  in  vigore al momento della revisione o della liquidazione a
seguito di aggravamento.