Art. 90.

  L'istituto assicuratore e' tenuto a provvedere alla prima fornitura
degli  apparecchi  di  protesi  e  degli apparecchi atti a ridurre il
grado dell'inabilita', nonche' alla rinnovazione degli stessi, quando
sia  trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo
di   garantire  la  buona  manutenzione  degli  apparecchi  da  parte
dell'infortunato,  salvo  casi  di  inefficienza  o  di  rottura  non
imputabili all'infortunato.