Art. 62. Riscossione coattiva e privilegi Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle sopratasse nei termini rispettivamente stabiliti negli articoli 60 e 61, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In caso di responsabilita' solidale del cessionario o del committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.