Art. 55.
                 Applicazione delle pene pecuniarie

  Le  pene  pecuniarie  previste  per  la  violazione  degli obblighi
stabiliti  dal  presente  decreto e dalle norme relative alle singole
imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.
  Per  le  violazioni  che danno luogo ad accertamenti in rettifica o
d'ufficio  l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente
con lo stesso avviso di accertamento.
  Per  le  violazioni  che  non danno luogo ad accertamenti l'ufficio
delle  imposte  puo'  provvedere  in  qualsiasi  momento con separati
avvisi  da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a  quello  in cui e avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata
constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai
sensi  dell'art.  33,  la  pena  pecuniaria  non puo' essere irrogata
qualora,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  del relativo
verbale,  sia  stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una
somma pari ad un sesto del massimo della pena.
  Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il
processo  verbale  al  Ministro per le finanze, il quale provvede con
proprio  decreto  alla  irrogazione  delle  pene pecuniarie, sentiti,
nella  rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro
per  le  poste  e  telecomunicazioni.  I  provvedimenti  previsti nel
secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per
le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.