Art. 29.
                        (Servizi scolastici)

  Il  servizio  di  insegnamento prestato in qualita' di incaricato o
supplente  annuale,  in  virtu'  di nomina conferita dal provveditore
agli  studi  di  Bolzano  ai  sensi  dell'art. 12, secondo comma, del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947,
n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del
trattamento di quiescenza.
  Per  gli  insegnanti  di ruolo di storia dell'arte che, in possesso
della   abilitazione   specifica,   abbiano  prestato,  anteriormente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188,
servizi  presso  i  licei  classici  statali  come incaricati di tale
insegnamento,   e'   computabile  tutto  il  servizio  prestato  sino
all'assunzione in ruolo.
  Gli  insegnanti  elementari  incaricati  o  supplenti  delle scuole
dipendenti   dallo   Stato,  iscritti  al  soppresso  Monte  pensioni
anteriormente  al  1  ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto
entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della
totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari.
  Salvo  quanto  disposto  nel comma precedente, il servizio prestato
fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione
al  soppresso  Monte  pensioni si computa, ai fini del trattamento di
quiescenza  del  dipendente  statale,  secondo le norme della legge 6
febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
  Nei  confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV
della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato
anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le
norme contenute nel titolo suddetto.
  Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita'
di   insegnante   presso  asili  costituiti  in  ente  morale,  senza
iscrizione  al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.