Art. 32.
             (Studi superiori richiesti agli ufficiali)

  Nei  confronti  degli  ufficiali  per  la  cui  nomina  in servizio
permanente  effettivo  sia stato richiesto il possesso del diploma di
laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento
di  detto  titolo  di  studio  quanti sono quelli corrispondenti alla
durata legale dei relativi corsi.
  Si  computano  altresi'  gli  anni corrispondenti al corso di studi
universitari,  di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come
condizione  necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo
o  per  l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.