Art. 34.
   (Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici)

  Per  i  dipendenti  cessati  dal  servizio  per  motivi  politici o
razziali  e  successivamente  riassunti,  il periodo intercorso dalla
cessazione  alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  19  ottobre  1944,  n. 301, in
relazione  al  regio  decreto-legge  6  gennaio  1944,  n.  9;  per i
dipendenti  non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli
articoli  2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73
della legge 5 marzo 1961, n. 90.
  Il  servizio  prestato  nei ruoli del personale del cessato Governo
delle  isole  italiane  dell'Egeo  e' computabile a norma dell'art. 4
della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
  E'  computabile  ai  sensi  della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il
servizio  prestato  dagli  insegnanti  elementari  e  medi, di lingua
tedesca,  il  cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo
dal  1922  al  1930  in  relazione alla situazione politica del tempo
oppure  nel  1940  in  seguito  agli  accordi  italo-germanici  sulle
opzioni.
  Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi
prestati  da  profughi  e  rimpatriati,  contenute  nell'art.  6  del
decreto-legge  28  agosto  1970, n. 622, convertito con modificazioni
nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.