Art. 38. 
(Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18  febbraio
                            1923, n. 440) 
 
  Nei confronti del personale di cui al  regio  decreto  18  febbraio
1923,  n.  440,  il  servizio  prestato  anteriormente  al  passaggio
nell'amministrazione italiana e' computato  secondo  le  norme  degli
ordinamenti di provenienza.