Art. 48.

              Mobilita' professionale del personale ATA

    1.  I  passaggi  interni  al  sistema  di  classificazione di cui
all'art. 46 possono avvenire:
      A) Tra le aree con le seguenti procedure:
        a) I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area
immediatamente  superiore  avvengono  mediante  procedure  selettive,
previa  frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione,
le  cui  modalita' saranno definite con la contrattazione integrativa
nazionale,  comunque  nel  rispetto  di  quanto  sancito  dalla Corte
costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.
        b) Alle   predette   procedure   selettive,   collegate  alla
formazione, e' consentita la partecipazione anche del personale privo
dei  titoli  di  studio  previsti  per  il  profilo  professionale di
destinazione  - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge   -   purche'  in  possesso  del  titolo  di  studio  stabilito
dall'allegata  tabella  B  per l'accesso al profilo di appartenenza o
comunque  del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto
salvo,  comunque,  il possesso di un'anzianita' di almeno cinque anni
di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
      B) All'interno dell'area con le seguenti procedure:
    Il  passaggio  dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno
della  stessa  area  avviene  mediante  percorsi di qualificazione ed
aggiornamento  professionale,  ovvero  con  il possesso dei requisiti
culturali  e/o  professionali  richiesti  per  l'accesso  al  profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
    2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti
della  dotazione  organica  e  della aliquota di posti prevista a tal
fine.