Art. 55.

        Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

    1.  Il  personale  destinatario della riduzione d'orario a 35 ore
settimanali  e'  quello adibito a regimi di orario articolati su piu'
turni  o  coinvolto  in  sistemi  d'orario  comportanti significative
oscillazioni  degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario,
finalizzati  all'ampliamento  dei servizi all'utenza e/o comprendenti
particolari gravosita' nelle seguenti istituzioni scolastiche:
      - Istituzioni scolastiche educative;
      - Istituti con annesse aziende agrarie;
      - Scuole   strutturate   con  orario  di  servizio  giornaliero
superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana.
    2.  Sara' definito a livello di singola istituzione scolastica il
numero,  la  tipologia  e  quant'altro  necessario  a  individuare il
personale  che  potra'  usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.

                                Art. 56.


           Indennita' di direzione e sostituzione del DSGA

    1.  Ai  DSGA  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  delle
istituzioni  educative e' corrisposta un'indennita' di direzione come
nella  misura  prevista  dalla  Tabella  9.  La  stessa indennita' e'
corrisposta,  a  carico  del  fondo  di  cui  all'art.  88,  comma 2,
lettera i),  al  personale  che,  in  base  alla  normativa  vigente,
sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
    2.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere  dal  1° gennaio  2006 l'indennita' di direzione, di cui al
comma 1,  nella  misura  base indicata alla Tabella 9, e' inclusa nel
calcolo  della  quota  utile ai fini del trattamento di fine rapporto
(TFR),  in  aggiunta  alle voci retributive gia' previste dal comma 1
dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
    3.  A  decorrere  dal  31 dicembre  2007, al fine di garantire la
copertura  dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari
della   disciplina   del  trattamento  di  fine  rapporto,  e'  posto
annualmente  a  carico  delle  disponibilita'  complessive  del fondo
dell'istituzione  scolastica  di cui all'art. 84, comma 1, un importo
pari  al  6,91%  del valore dell'indennita' di direzione nella misura
base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il
fondo  e'  annualmente  decurtato  dell'ammontare  occorrente  per la
copertura  dei  maggiori  oneri per il personale che progressivamente
sara' soggetto alla predetta disciplina.
    4.  Il  direttore  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  e'
sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che,
a sua volta, e' sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia
di  supplenze.  Fino alla concreta e completa attivazione del profilo
del    coordinatore    amministrativo,    il   DSGA   e'   sostituito
dall'assistente   amministrativo  con  incarico  conferito  ai  sensi
dell'art. 47.
    5.  In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico,
su  posto  vacante  e  disponibile,  il  relativo  incarico  a  tempo
determinato verra' conferito sulla base delle graduatorie permanenti.