Art. 59.

     Contratto a tempo determinato per il personale in servizio

    1.  Il  personale  ATA  puo'  accettare, nell'ambito del comparto
scuola,  contratti  a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno,  mantenendo  senza  assegni,  complessivamente per tre anni, la
titolarita' della sede.
    2.  L'accettazione  dell'incarico  comporta  l'applicazione della
relativa  disciplina  prevista  dal  presente  CCNL  per il personale
assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.