Art. 60.

               Rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  Al  personale  di  cui  al presente articolo, si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  commi 2,  3  e  4  dell'art.  40. Anche il
personale  ATA,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  ha  diritto  al
completamento dell'orario.
    2.  Le  domeniche  e le festivita' infrasettimanali ricadenti nel
periodo  di  durata  del  rapporto  medesimo,  sono  retribuite  e da
computarsi   nell'anzianita'   di   servizio.   Nell'ipotesi  che  il
dipendente   completi   tutto   l'orario  settimanale  ordinario,  ha
ugualmente  diritto  al  pagamento  della domenica ai sensi dell'art.
2109, comma 1, del codice civile.
    3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato per effetto di specifiche
disposizioni normative.