Art. 38 (Ricezione del documento informatico) 1. Il documento informatico inviato da un soggetto abilitato esterno e' ricevuto dal SICI nel momento in cui il gestore centrale lo accetta e associa l'attestazione temporale di cui all'articolo 21, comma 4. 2. Il documento informatico inviato da un soggetto abilitato interno e' ricevuto dal soggetto abilitato esterno nel momento in cui il gestore centrale riceve la ricevuta di' avvenuta consegna breve relativa al documento e associa l'attestazione temporale di cui all'articolo 21, comma 5.