Art. 38
                (Ricezione del documento informatico)

  1.  Il  documento  informatico  inviato  da  un  soggetto abilitato
esterno  e'  ricevuto dal SICI nel momento in cui il gestore centrale
lo accetta e associa l'attestazione temporale di cui all'articolo 21,
comma 4.
  2.  Il  documento  informatico  inviato  da  un  soggetto abilitato
interno e' ricevuto dal soggetto abilitato esterno nel momento in cui
il  gestore  centrale  riceve la ricevuta di' avvenuta consegna breve
relativa  al  documento  e  associa  l'attestazione  temporale di cui
all'articolo 21, comma 5.