Art. 16. 
                 Comunicazione delle concentrazioni 
  1. Le operazioni di concentrazione di  cui  all'articolo  5  devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il  fatturato
totale realizzato a  livello  nazionale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a  cinquecento  miliardi  di  lire,  ovvero
qualora  il  fatturato  totale   realizzato   a   livello   nazionale
dall'impresa di  cui  e'  prevista  l'acquisizione  sia  superiore  a
cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati  ogni  anno
di un ammontare equivalente all'aumento  dell'indice  del  deflattore
dei prezzi del prodotto interno lordo. 
  2.  Per  gli  istituti  bancari  e  finanziari  il   fatturato   e'
considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo  dello
stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le  compagnie  di
assicurazione pari al valore dei premi incassati. 
  3. Entro cinque giorni dalla comunicazione  di  una  operazione  di
concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ed  al  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato. 
  4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di  concentrazione  sia
suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia  entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne
abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'articolo  14.  L'Autorita',  a  fronte   di   un'operazione   di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario
avviare  l'istruttoria   deve   dare   comunicazione   alle   imprese
interessate  ed  al  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della notifica. 
  5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione
di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1  deve
essere   comunicata   all'Autorita'    contestualmente    alla    sua
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 
  6.  Nel  caso  di   offerta   pubblica   di   acquisto   comunicata
all'Autorita' ai sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve  notificare
l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento  della
comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. 
  7. L'Autorita' puo' avviare  l'istruttoria  dopo  la  scadenza  dei
termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le  informazioni
fornite dalle  imprese  con  la  comunicazione  risultino  gravemente
inesatte, incomplete o non veritiere. 
  8. L'Autorita',  entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve
dare  comunicazione  alle  imprese   interessate   ed   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  proprie
conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel  corso
dell'istruttoria per  un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni,
qualora  le  imprese  non  forniscano  informazioni  e  dati  a  loro
richiesti che siano nella loro disponibilita'.