Art. 17. Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione 1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria. 2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.