Art. 17. 
                        Sospensione temporanea 
                  dell'operazione di concentrazione 
  1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di  cui  all'articolo
16,  puo'  ordinare  alle  imprese  interessate  di   sospendere   la
realizzazione   della   concentrazione    fino    alla    conclusione
dell'istruttoria. 
  2. La disposizione del comma 1 non impedisce  la  realizzazione  di
un'offerta  pubblica   di   acquisto   che   sia   stata   comunicata
all'Autorita'  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  5,  sempre   che
l'acquirente non eserciti i diritti di voto  inerenti  ai  titoli  in
questione.