Art. 18. 
          Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni 
  1. L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo  16
accerta  che  una  concentrazione  rientra  tra  quelle   contemplate
dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione. 
  2.  L'Autorita',  ove  nel  corso  dell'istruttoria  non   emergano
elementi  tali  da  consentire  un  intervento   nei   confronti   di
un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e
deve dare immediata comunicazione  alle  imprese  interessate  ed  al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  delle
proprie  conclusioni  in  merito.  Tale  provvedimento  puo'   essere
adottato a richiesta delle  imprese  interessate  che  comprovino  di
avere  eliminato  dall'originario  progetto  di  concentrazione   gli
elementi eventualmente distorsivi della concorrenza. 
  3. L'Autorita', se l'operazione di  concentrazione  e'  gia'  stata
realizzata, puo' prescrivere  le  misure  necessarie  a  ripristinare
condizioni  di  concorrenza   effettiva,   eliminando   gli   effetti
distorsivi.