Art. 19. 
        Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza 
        al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica 
  1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in
violazione del divieto  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  o  non
ottemperino  alle  prescrizioni  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
articolo, l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci  per  cento  del
fatturato delle attivita' di impresa oggetto della concentrazione. 
  2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di
comunicazione  preventiva  di  cui  al  comma  1  dell'articolo   16,
l'Autorita'   puo'   infliggere   alle   imprese   stesse    sanzioni
amministrative  pecuniarie  fino  all'uno  per  cento  del  fatturato
dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata  la  contestazione
in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a  quanto
previsto dal comma 1, a seguito  delle  conclusioni  dell'istruttoria
prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla  data  di
notifica della sanzione di cui al presente comma.