Art. 18. 
  1.  Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio   decreto,   sentito
l'Istituto superiore di sanita', puo' limitare il numero delle specie
di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno
di ciascuna specie. 
  2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto  puo'  modificare
le linee di indirizzo di cui all'allegato  II  per  tener  conto  dei
progressi tecnologici. 
  3. Il Ministro della sanita' adotta con proprio decreto misure piu'
rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.