Art. 25.
           Data di attivazione del servizio automatizzato
  1.  Esaurite le operazioni di impianto del sistema informatico e le
altre  necessarie  al  funzionamento  automatizzato  degli uffici, la
procura  della  Repubblica  territorialmente competente, su richiesta
della  rispettiva conservatoria provinciale del P.R.A., stabilisce la
data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato.
  2.  Le disposizioni previste dal presente regolamento hanno effetto
a   decorrere   dalla  data  stabilita,  per  ciascuna  conservatoria
provinciale, ai sensi del comma 1.