Art. 25. Data di attivazione del servizio automatizzato 1. Esaurite le operazioni di impianto del sistema informatico e le altre necessarie al funzionamento automatizzato degli uffici, la procura della Repubblica territorialmente competente, su richiesta della rispettiva conservatoria provinciale del P.R.A., stabilisce la data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato. 2. Le disposizioni previste dal presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data stabilita, per ciascuna conservatoria provinciale, ai sensi del comma 1.