Art. 43. Stima di beni 1. Le stime dei terreni, dei fabbricati, dei fondi rustici, delle aziende agricole, zootecniche, boschive, ortofrutticole e florovivaistiche, di impianti di trasformazione, di commercializzazione di prodotti agricoli e di beni, comunque connessi con l'attivita' agricola, si distinguono in: a) stime analitiche: se basate su specifici criteri di valutazione analitica che tengono conto dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore dei bene stimato. Dovranno essere correlate da una relazione con descrizione dettagliata dell'immobile stimato (dati catastali, redditi dominicali-agrari, ubicazione esatta, proprieta' o ditta, ecc.) e dei criteri adottati; b) stime sintetiche: se basate sul conteggio dei principali elementi influenti sul valore del bene. Dovranno essere corredate da una descrizione dell'immobile stimato e da una relazione sintetica del risultato; c) stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sui valori commerciali dell'immobile stimato. 2. Per le operazioni di stima spettano gli onorari determinati dalla tabella 1.