Art. 22. 
  1. Per  l'utilizzazione  del  materiale  documentario,  librario  e
archivistico ai fini di riproduzione si deve tener conto: 
    a) delle disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore; 
    b)  delle  cautele  e  delle   tecniche   da   osservarsi   nella
riproduzione di libri e documenti  in  modo  da  non  danneggiare  il
materiale; 
    c) della tutela alla riservatezza dei documenti, anche  ai  sensi
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409. 
  2. Tali elementi sono forniti, tramite istruzioni,  dai  competenti
uffici centrali. 
  3. Il concessionario del servizio assume, tra l'altro, l'impegno: 
    a) di adibire al servizio personale che offra le 
necessarie garanzie anche sotto il profilo della riservatezza; 
    b) di mantenere l'attivita' di detto personale all'interno  delle
aree destinate allo svolgimento dei servizi. 
 
          Nota all'art. 22:
             - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n.  1409/1963  (Norme
          relative  all'ordinamento  ed al personale degli archivi di
          Stato) e' il seguente:
             "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti).  -
          I   documenti   conservati  negli  archivi  di  Stato  sono
          liberamente  consultabili,  ad  eccezione  di   quelli   di
          carattere riservato relativi alla politica estera o interna
          dello  Stato,  che  diventano  consultabili 50 anni dopo la
          loro data, e di  quelli  riservati  relativi  a  situazioni
          puramente  private  di  persone,  che  lo diventano dopo 70
          anni. I documenti dei processi penali sono consultabili  70
          anni dopo la data della conclusione del procedimento.
             Il  Ministro  per l'interno, previo parere del direttore
          dell'archivio di Stato competente e  udita  la  giunta  del
          Consiglio  superiore  degli  archivi,  puo' permettere, per
          motivi  di  studio,  la  consultazione  di   documenti   di
          carattere  riservato anche prima della scadenza dei termini
          indicati nel comma precedente.
             I documenti di  proprieta'  dei  privati,  e  da  questi
          depositati  negli  archivi di Stato o agli archivi medesimi
          donati o venduti o lasciati  in  eredita'  o  legato,  sono
          assoggettati  alla  disciplina  stabilita  dal  primo e dal
          secondo comma del presente articolo.
             I  depositanti  e coloro che donano o vendono o lasciano
          in eredita' o  legato  documenti  agli  archivi  di  Stato,
          possono    tuttavia   porre   la   condizione   della   non
          consultabilita'  di  tutti  o  di   parte   dei   documenti
          dell'ultimo   settantennio.  Tale  limitazione,  come  pure
          quella generale stabilita dal primo comma,  non  opera  nei
          riguardi  dei  depositanti, dei donanti, dei venditori e di
          qualsiasi altra persona da essi designata.  La  limitazione
          e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei
          depositanti,  dei  donanti, dei venditori, quando si tratti
          di documenti  concernenti  oggetti  patrimoniali  ai  quali
          siano interessati per il titolo d'acquisto".