Art. 22. 1. Per l'utilizzazione del materiale documentario, librario e archivistico ai fini di riproduzione si deve tener conto: a) delle disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore; b) delle cautele e delle tecniche da osservarsi nella riproduzione di libri e documenti in modo da non danneggiare il materiale; c) della tutela alla riservatezza dei documenti, anche ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. 2. Tali elementi sono forniti, tramite istruzioni, dai competenti uffici centrali. 3. Il concessionario del servizio assume, tra l'altro, l'impegno: a) di adibire al servizio personale che offra le necessarie garanzie anche sotto il profilo della riservatezza; b) di mantenere l'attivita' di detto personale all'interno delle aree destinate allo svolgimento dei servizi.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) e' il seguente: "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto".