Art. 23. 
  1. La riproduzione di opere, manoscritti  e  documenti  soggetti  a
particolari rischi  e'  autorizzata  dal  capo  d'istituto  che  puo'
richiedere  un  preventivo  parere  all'Istituto  centrale   per   la
patologia del libro nonche', per i beni archivistici,  al  Centro  di
fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato. 
  2.  E'  in  facolta'  dell'ufficio   centrale   beni   archivistici
sottoscrivere convenzioni con i concessionari dei servizi  aggiuntivi
per la vendita di opere pubblicate dallo stesso ufficio. 
  3.  Le   convenzioni   possono   riguardare   anche   pubblicazioni
sovvenzionate da istituzioni pubbliche e  private  purche'  esplicite
pattuizioni non ne circoscrivano la distribuzione. 
  4. Il  prezzo  delle  pubblicazioni  e'  fissato  con  decreto  del
Ministro.