Art. 23. 1. La riproduzione di opere, manoscritti e documenti soggetti a particolari rischi e' autorizzata dal capo d'istituto che puo' richiedere un preventivo parere all'Istituto centrale per la patologia del libro nonche', per i beni archivistici, al Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato. 2. E' in facolta' dell'ufficio centrale beni archivistici sottoscrivere convenzioni con i concessionari dei servizi aggiuntivi per la vendita di opere pubblicate dallo stesso ufficio. 3. Le convenzioni possono riguardare anche pubblicazioni sovvenzionate da istituzioni pubbliche e private purche' esplicite pattuizioni non ne circoscrivano la distribuzione. 4. Il prezzo delle pubblicazioni e' fissato con decreto del Ministro.