Art. 16.
   Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie
  1. Nei  casi  in  cui  l'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio  ritiene  che  l'eventuale  presenza di animali infetti di
altra specie puo' compromettere l'esito dei programmi di eradicazione
della tubercolosi, deve adottare nei confronti di ciascuna specie  le
misure previste dalle specifiche norme vigenti.
  2. Allorche', nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le
persone, alle quali e' affidata la custodia degli animali o che hanno
contatti  diretti  o indiretti con essi, rappresentino un pericolo di
diffusione  del  contagio,  il  servizio  veterinario  della   unita'
sanitaria  locale  competente per territorio deve darne comunicazione
al servizio di igiene pubblica.