Art. 16. Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie 1. Nei casi in cui l'unita' sanitaria locale competente per territorio ritiene che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie puo' compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della tubercolosi, deve adottare nei confronti di ciascuna specie le misure previste dalle specifiche norme vigenti. 2. Allorche', nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le persone, alle quali e' affidata la custodia degli animali o che hanno contatti diretti o indiretti con essi, rappresentino un pericolo di diffusione del contagio, il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio deve darne comunicazione al servizio di igiene pubblica.