Art. 18.
                   Conferma qualifiche precedenti
  1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964,
n. 615, e successive modificazioni, nonche' delle norme del  presente
regolamento,  restano  valide  le  qualifiche sanitarie acquisite nel
corso di operazioni di bonifica  e  profilassi  gia'  effettuate  per
conto dello Stato.