Art. 20.
   Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica
 1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non
abbiano ancora raggiunto la  qualifica  sanitaria  di  "ufficialmente
indenne" ai sensi del presente regolamento, e' vietata l'introduzione
di  bovini  o bufalini non scortati da certificazione comprovante che
provengono  da  allevamento  riconosciuto  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi  e  che non sono stati sottoposti, con esito negativo, ad
un  esame  ufficiale  per  la  tubercolosi  secondo  quanto  previsto
all'art. 12, comma 1, lettera c), del presente regolamento.
  2.  All'atto  dell'introduzione  tali  animali  perdono comunque la
qualifica posseduta.
  3. Gli allevamenti di  nuova  costituzione  devono  essere  formati
esclusivamente con capi ufficialmente indenni e pertanto acquisiscono
la qualifica propria degli animali introdotti.