Art. 20. Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica 1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non abbiano ancora raggiunto la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" ai sensi del presente regolamento, e' vietata l'introduzione di bovini o bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e che non sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame ufficiale per la tubercolosi secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera c), del presente regolamento. 2. All'atto dell'introduzione tali animali perdono comunque la qualifica posseduta. 3. Gli allevamenti di nuova costituzione devono essere formati esclusivamente con capi ufficialmente indenni e pertanto acquisiscono la qualifica propria degli animali introdotti.