Art. 21. Adempimenti 1. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattiero caseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori. 4. Negli allevamenti bovini e bufalini nonche' nelle stalle dei commercianti e' vietato: a) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici e/o profilattici antitubercolari, nonche' di qualsiasi altro prodotto o farmaco capace di alterare il risultato della prova allergica; b) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio; c) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.