Art. 21.
                             Adempimenti
  1. L'allevatore o il detentore e'  tenuto  ad  offrire  la  massima
collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in
particolare   deve   provvedere   al  contenimento  degli  animali  e
rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
  2. Gli allevatori  che  non  sottopongono  i  propri  animali  alle
operazioni  di  eradicazione  nei confronti della tubercolosi e della
brucellosi, non possono:
    a) accedere a  qualsiasi  forma  di  contribuzione  e/o  prestiti
agevolati  erogati  da  una  pubblica  amministrazione,  ivi compresi
quelli di natura comunitaria;
    b)   commercializzare   i   prodotti   lattiero    caseari    per
l'alimentazione umana.
  3.  In  caso  di  inadempienza  le  operazioni  di risanamento sono
eseguite  d'ufficio,  con  addebito  delle   spese   a   carico   dei
trasgressori.
  4.  Negli  allevamenti  bovini  e bufalini nonche' nelle stalle dei
commercianti e' vietato:
    a) l'uso di vaccini e di prodotti  terapeutici  e/o  profilattici
antitubercolari, nonche' di qualsiasi altro prodotto o farmaco capace
di alterare il risultato della prova allergica;
    b)  l'esecuzione  di  prove  tubercoliniche,  se  non previamente
autorizzate dal servizio veterinario della  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio;
    c) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.