Art. 32
                    Amministrazione straordinaria

  1.  Il  Ministero  del  tesoro,  su proposta della Banca d'Italia o
della  CONSOB,  ciascuna  per  le materie di propria competenza, puo'
disporre  con  decreto  lo  scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle SIM quando:
   a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi
violazioni   delle   disposizioni   legislative,   amministrative   o
statutarie che ne regolano l'attivita';
   b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
   c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi  o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario
nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1.
  2.  La  direzione  della  procedura  e tutti gli adempimenti a essa
connessi  spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in quanto
compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 e 77
del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite ai clienti
della SIM in luogo dei depositanti, e alle SIM in luogo delle banche,
e   l'espressione  "strumenti  finanziari"  riferita  agli  strumenti
finanziari e al denaro.
  3. Alle SIM non si applica il Titolo IV della legge fallimentare.
 
          Nota all'articolo 32:
            - Per il testo degli articoli 70, conuni da 2  a  6,  71,
          72,  73,  74,  75  e  77  del T.U. bancario si veda la nota
          all'articolo 64.
            - Il testo delle disposizioni del Titolo IV  della  legge
          fallimentare (r.d. 267/1942) e' il seguente:
                                   TITOLO IV
                       Dell'amministrazione controllata
            187.    Domanda   di   ammissione   alla   procedura.   -
          L'imprenditore che si trova in  temporanea  difficolta'  di
          adempiere   le   proprie   obbligazioni,  se  ricorrono  le
          condizioni previste dai numeri 1, 2 e  3  del  primo  comma
          dell'articolo  160  e  vi  siano comprovate possibilita' di
          risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo
          della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei
          suoi beni a tutela degli interessi  del  creditori  per  un
          periodo non superiore a due anni.
            La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo
          161.
            188.  Ammissione  alla  procedura.  -  Il  tribunale,  se
          concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene
          il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente
          alla procedura di amministrazione controllata  con  decreto
          non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
             1) delega un giudice alla procedura;
             2)  ordina  la  convocazione  dei  creditori non oltre i
          trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce  il
          termine  per  la  comunicazione del provvedimento stesso ai
          creditori;
             3)  nomina  il   commissario   giudiziale   secondo   le
          disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
             4)  stabilisce  il  termine  non superiore a otto giorni
          entro  il  quale  il  ricorrente  deve   depositare   nella
          cancelleria   del   tribunale   la  somma  che  si  presume
          necessaria per l'intera procedura.
            Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166 e  per  la
          durata  della procedura produce gli effetti stabiliti dagli
          artt. 167 e 168.
            Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli  164,
          165, 170 a 173.
            189.  Adunanza  dei  creditori.  - Alla deliberazione dei
          creditori si applicano le  disposizioni  degli  artt.  174,
          175,  176,  primo  comma,  177,  quarto  comma,  178 primo,
          secondo e terzo comma.
            Si tiene conto a tutti gli  effetti  dei  voti  dati  per
          lettera  o  per  telegramma,  purche' pervenuti prima della
          chiusura delle operazioni.
            La proposta del debitore e' approvata quando  riporta  il
          voto   favorevole   della  maggioranza  dei  creditori  che
          rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori
          aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
            Se le maggioranze prescritte non sono  raggiunte  cessano
          gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.
            190.  Provvedimenti  del  giudice  delegato.    -  Se  le
          maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato,
          tenuto  conto  del   parere   dei   creditori   intervenuti
          all'adunanza,  nomina  con  decreto  un  comitato  di tre o
          cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
            Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo
          da parte di ogni interessato entro dieci giorni  dalla  sua
          data.  Il  tribunale  decide  in  camera  di  consiglio con
          decreto non soggetto a gravame.
            191. Poteri di gestione  del  commissario  giudiziale.  -
          Durante  la  procedura  il  tribunale,  su  istanza di ogni
          interessato o d'ufficio sentito il comitato dei  creditori,
          puo'  con  decreto  non  soggetto  a  reclamo  affidare  al
          commissario giudiziale in tuttto o  in  parte  la  gestione
          dell'impresa  e  l'amministrazione  dei  beni del debitore,
          determinando i poteri.
            Il decreto e' pubblicato a norma dell'art.  166.  In  tal
          caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere
          conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.
            192.     Relazioni    dell'amministrazione    e    revoca
          dell'amministrazione   controllata.   -   Il    commissario
          giudiziale  riferisce  ogni  due  mesi  al giudice delegato
          sull'andamento dell'impresa.
            Il commissario giudiziale e  il  comitato  dei  creditori
          devono  inoltre  denunciare al giudice delegato i fatti che
          consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non
          appena ne vengano a conoscenza.
            Se  in,  qualunque  momento risulta che l'amministrazione
          controllata  non  puo'  utilmente  essere  continuata,   il
          giudice  delegato,  promuove dal tribunale la dichiarazione
          di  fallimento  salva  la  facolta'  dell'imprenditore   di
          proporre  il  concordato preventivo secondo le disposizioni
          del titolo precedente.
            193. Fine dell'amministrazione controllata. - Il debitore
          che dimostra di essere in grado di soddisfare  regolarmente
          le  proprie  obbligazioni  puo' chiedere al tribunale anche
          prima del termine stabilito la cessazione della  procedura.
          In  tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a
          norma dell'art. 17.
            Se al termine  dell'amministrazione  controllata  risulta
          che   l'impresa   non   e'   in   condizioni  di  adempiere
          regolarmente le proprie obbligazioni, si applica  il  terzo
          comma dell'articolo precedente.