Art. 34
                 Liquidazione coatta amministrativa

  1.  Il  Ministero  del  tesoro,  su proposta della Banca d'Italia o
della  CONSOB,  ciascuna  per  le materie di propria competenza, puo'
disporre  con  decreto  la  revoca  dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  e  la  liquidazione  coatta amministrativa delle SIM,
qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o  statutarie o le
perdite previste dall'articolo 32 siano di eccezionale gravita'.
  2.  La  liquidazione  coatta  puo'  essere disposta con il medesimo
procedimento  previsto  dal comma 1, su istanza motivata degli organi
amministrativi,   dell'assemblea   straordinaria,   del   commissario
nominato   ai   sensi  dell'articolo  31,  comma  1,  dei  commissari
straordinari o dei liquidatori.
  3.  La  direzione  della  procedura  e tutti gli adempimenti a essa
connessi  spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in quanto
compatibili,  l'articolo  80,  commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82,
83, 84, 85, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi da 2 a 4, 88,
89,  90,  91,  92, 93, 94, 95 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le
suddette   norme   riferite   alle   SIM  in  luogo  delle  banche  e
l'espressione   "strumenti   finanziari"   riferita   agli  strumenti
finanziari e al denaro.
  4.  I  commissari,  trascorso il termine previsto dall'articolo 86,
comma  5,  del  T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi,
sentiti   i   cessati  amministratori  della  SIM,  depositano  nella
cancelleria  del tribunale del luogo dove la SIM ha la sede legale, a
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi,
indicando  i  diritti  di  prelazione  e  l'ordine  degli stessi, dei
titolari  dei  diritti  indicati  nel  comma 2 del predetto articolo,
nonche'  dei  soggetti  appartenenti  alle  medesime categorie cui e'
stato  negato  il  riconoscimento  delle  pretese.  I  clienti aventi
diritto  alla  restituzione  degli  strumenti finanziari e del denaro
relativi  ai  servizi  previsti dal presente decreto sono iscritti in
apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si
applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7, del T.U. bancario.
  5.  Possono  proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla  propria  posizione  e  contro  il riconoscimento dei diritti in
favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione
del  comma  4,  i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in
tutto  o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata
di  cui  all'articolo  86,  comma  8,  del T.U. bancario e i soggetti
ammessi   entro   lo   stesso   termine   decorrente  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
Il  presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del
T.U. bancario.
 
          Note all'articolo 34:
            -  Per  il testo degli articoli 80, commi da 3 a 6, e gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, ad eccezione dei commi 6 e
          7, 87, commi da 2 a 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e  97
          del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.