Art. 34 Liquidazione coatta amministrativa 1. Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 32 siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi da 2 a 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite alle SIM in luogo delle banche e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori della SIM, depositano nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7, del T.U. bancario. 5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 8 del medesimo articolo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
Note all'articolo 34: - Per il testo degli articoli 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi da 2 a 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.