Art. 35
                        Sistemi d'indennizzo

  1.   L'esercizio   dei   servizi   d'investimento   e'  subordinato
all'adesione  a  un  sistema di indennizzo a tutela degli investitori
riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB.
  2.  Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
disciplina  con  regolamento  l'organizzazione e il funzionamento dei
sistemi di indennizzo.
  3.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,  detta regole per il
coordinamento  dell'operativita'  dei  sistemi  d'indennizzo  con  la
procedura   di   liquidazione   coatta  amministrativa,  nonche'  con
l'attivita' di vigilanza in generale.
  4.  I  sistemi  di  indennizzo  sono  surrogati  nei  diritti degli
investitori  fino  alla  concorrenza  dei pagamenti effettuati a loro
favore.
  5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se
i  crediti  ammessi  allo  stato  passivo derivano dall'esercizio dei
servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.