Art. 21 
                          Criteri generali 
 
  1. Nella prestazione dei servizi  di  investimento  e  accessori  i
soggetti abilitati devono: 
    a)  comportarsi  con  diligenza,   correttezza   e   trasparenza,
nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati; 
    b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare  in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati; 
    c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il  rischio  di
conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire  in  modo
da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; 
    d) disporre di risorse e procedure, anche di  controllo  interno,
idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; 
    e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure  idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei  clienti  sui  beni
affidati. 
  2. Nello svolgimento dei servizi le  imprese  di  investimento,  le
banche e le  societa'  di  gestione  del  risparmio  possono,  previo
consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.