Art. 13. 
                    (Patti contrari alla legge). 
   1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare  un  importo  del
canone di locazione  superiore  a  quello  risultante  dal  contratto
scritto e registrato. 
   2. Nei casi di nullita' di cui  al  comma  1  il  conduttore,  con
azione  proponibile  nel  termine  di  sei  mesi   dalla   riconsegna
dell'immobile locato,  puo'  chiedere  la  restituzione  delle  somme
corrisposte in misura superiore al canone  risultante  dal  contratto
scritto e registrato. 
   3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di  durata
del contratto stabiliti dalla presente legge. 
   4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore  un  canone  superiore  a
quello  massimo   definito,   per   immobili   aventi   le   medesime
caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi
definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1
dell'articolo 2, sono nulli, ove in  contrasto  con  le  disposizioni
della  presente  legge,  qualsiasi  obbligo  del  conduttore  nonche'
qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello  contrattualmente
stabilito. 
   5. Nei casi di nullita' di cui  al  comma  4  il  conduttore,  con
azione  proponibile  nel  termine  di  sei  mesi   dalla   riconsegna
dell'immobile locato, puo' richiedere  la  restituzione  delle  somme
indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo'  altresi'
richiedere,  con  azione  proponibile  dinanzi  al  pretore,  che  la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi  a  quanto  previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.  Tale
azione e' altresi' consentita nei casi in cui il locatore ha  preteso
l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto,  in  violazione
di quanto previsto dall'articolo 1,  comma  4,  e  nel  giudizio  che
accerta l'esistenza del contratto di locazione il  pretore  determina
il canone dovuto, che non puo' eccedere quello definito ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2  e  3,  nel  caso  di  conduttore  che  abiti  stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi  di  cui  al  presente
periodo  il  pretore   stabilisce   la   restituzione   delle   somme
eventualmente eccedenti. 
   6. I riferimenti alla registrazione  del  contratto  di  cui  alla
presente legge  non  producono  effetti  se  non  vi  e'  obbligo  di
registrazione del contratto stesso.