Art. 30
                Autorizzazione al lavoro subordinato
                 a tempo determinato o indeterminato

  1.  L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero
e'  rilasciata  dalla Direzione provinciale del lavoro competente per
il   luogo  in  cui  l'attivita'  lavorativa  dovra'  effettuarsi,  a
richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi
previsti dai decreti di cui all'articolo 29.
  2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a) le  complete  generalita'  del  titolare  o  legale rappresentante
   dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta
   di  lavoro  a  domicilio,  le  complete  generalita' del datore di
   lavoro committente;
b) le  complete generalita' del lavoratore straniero o dei lavoratori
   stranieri che si intende assumere;
c) l'impegno  di assicurare allo straniero il trattamento retributivo
   ed  assicurativo  previsto  dalle  leggi  vigenti  e dai contratti
   collettivi nazionali di lavoro di categria o comunque applicabili;
d) la  sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui
   verra'  prevalentemente svolta l'attivita' inerente al rapporto di
   lavoro;
e) l'indicazione delle modalita' di alloggio.
  3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) il   certificato   di   iscrizione  dell'impresa  alla  Camera  di
   commercio,  industria  e  artigianato munito della dicitura di cui
   all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
   giugno  1998,  n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato
   non riguardi l'attivita' d'impresa;
b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
   all'estero sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio
   del relativo permesso di soggiorno;
c) copia  della  documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini
   fiscali attestante la sua capacita' economica.
  4.  L'autorizzazione  al  lavoro  e' rilasciata entro 20 giorni dal
ricevimento  della  domanda  previa  verifica delle condizioni di cui
all'articolo  2,  comma  3,  del  testo  unico e della congruita' del
numero  delle  richieste  presentate,  per il medesimo periodo, dallo
stesso  datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e
alle  esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri
omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
di cui al comma 2, lettera c).
 
          Note all'art. 30:
          -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   3  giugno  1998,  n.  252
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti  relativi  al  rilascio  delle comunicazioni e
          delle informazioni antimafia):
          "Art.  9 (Dicitura antimafia). - 1. Le certificazioni delle
          camere  di  commercio  sono  equiparate  alle comunicazioni
          qualora  riportino  in  calce  la seguente dicitura: "Nulla
          osta  ai  fini  dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
          575, e successive modificazioni. La presente certificazione
          e'  emessa  dalla  C.C.l.A.A.  utilizzando  il collegamento
          telematico  con  il  sistema  informativo  utilizzato dalla
          prefettura di Roma".
          2.  Con  apposito  decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'art. 24,
          comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repbblica 7
          dicembre  1995,  n.  581,  sono  definiti  i certificati di
          iscrizione  nel registro delle imprese, recanti la dicitura
          di  cui al comma 1, relativi ai soggetti di cui all'art. 2,
          comma 3.
          3.  Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i modelli
          di  certificazione  previsti  dal  presente  regolamento  e
          relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti
          dalle camere di commercio". - Si riporta il testo dell'art.
          22, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "3.  L'ufficio  periferico del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto
          dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati
          a  norma  dell'art.  3,  comma  4,  e  dell'art. 21, previa
          verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo
          straniero,  che  non  possono  essere  inferiori  a  quelle
          stabilite  dai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro
          applicabili".