Art. 30 Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato 1. L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero e' rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa dovra' effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo 29. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere: a) le complete generalita' del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalita' del datore di lavoro committente; b) le complete generalita' del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere; c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categria o comunque applicabili; d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verra' prevalentemente svolta l'attivita' inerente al rapporto di lavoro; e) l'indicazione delle modalita' di alloggio. 3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati: a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attivita' d'impresa; b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali attestante la sua capacita' economica. 4. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico e della congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia): "Art. 9 (Dicitura antimafia). - 1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione e' emessa dalla C.C.l.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". 2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repbblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3. 3. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili".