Art. 27
                              Sanzioni

  1.  Il  gestore  che  omette  di  presentare  la  notifica  di  cui
all'articolo   6,  comma  1,  o  il  rapporto  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro
i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno.
  2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui
all'articolo 6, comma 5, e' punito con l'arresto fino a tre mesi.
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che
non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza
o   nelle  eventuali  misure  integrative  prescritte  dall'autorita'
competente o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24,
comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilavante, e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni.
  4. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti
che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano
rispettate  le  misure  di  sicurezza  previste  nel rapporto o nelle
eventuali  misure  integrative  prescritte dall'autorita' competente,
l'autorita'  preposta  al controllo diffida il gestore ad adottare le
necessarie  misure,  dandogli  un  termine  non  superiore a sessanta
giorni,  prorogabile  in  caso di giustificati, comprovati motivi. In
caso   di   mancata   ottemperanza   e'   ordinata   la   sospensione
dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti
alle  prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore
a  sei  mesi.  Ove  il gestore, anche dopo il periodo di sospensione,
continui  a  non  adeguarsi  alle  prescrizioni  indicate l'autorita'
preposta  al  controllo  ordina la chiusura dello stabilimento o, ove
possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.
  5.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che
non  attua  il sistema di gestione di cui all'articolo 7, comma 2, e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
  6.  Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 10, il
rapporto  di  sicurezza  di  cui all'articolo 8 o il documento di cui
all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi.
  7.  Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo
5, comma 3, all'articolo 11, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo
14,  comma  5,  e'  tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
  8.  Alla  violazione di cui all'articolo 22, comma 3, si applica la
pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.
 
              Nota all'art. 27.
              - Si riporta il testo dell'art. 623 del codice penale:
              "Art.   623   (Rivelazione  di  segreti  scientifici  o
          industriali).  -  Chiunque, venuto a cognizione per ragioni
          del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
          notizie  destinate  a  rimanere  segrete,  sopra scoperte o
          invenzioni  scientifiche  o  appplicazioni  industriali, le
          rivela  o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito
          con la reclusione fino a due anni.
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".