Art. 21 (Enti strumentali) 1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali. 3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio: a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, b. Istruzione e diritto allo studio, c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attivita' culturali, d. Politiche giovanili, sport e tempo libero e. Turismo f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa, g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, h. Trasporti e diritto alla mobilita', i. Soccorso civile, j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, k. Tutela della salute, l. Sviluppo economico e competitivita', m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale , n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche, p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali, q. Relazioni internazionali.