Art. 21 
 
                         (Enti strumentali) 
 
  1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti  locali
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente
locale: 
    a) ha il possesso, diretto o  indiretto,  della  maggioranza  dei
voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
    b) ha il potere assegnato da  legge,  statuto  o  convenzione  di
nominare o rimuovere  la  maggioranza  dei  componenti  degli  organi
decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le
politiche di settore, nonche' a  decidere  in  ordine  all'indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un  ente
o di un'azienda; 
    c) esercita, direttamente o indirettamente,  la  maggioranza  dei
diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,  competenti  a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore,  nonche'  a
decidere  in  ordine  all'indirizzo,  alla  pianificazione  ed   alla
programmazione dell'attivita' dell'ente o dell'azienda; 
    d) ha l'obbligo di ripianare i  disavanzi,  nei  casi  consentiti
dalla  legge,  per  percentuali  superiori  alla  propria  quota   di
partecipazione; 
    e) esercita un'influenza  dominante  in  virtu'  di  contratti  o
clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti
o clausole.  I  contratti  di  servizio  pubblico  e  di  concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita'
oggetto  di  tali  contratti  comportano  l'esercizio  di   influenza
dominante. 
  2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114,
comma 1, del medesimo decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
sono enti strumentali degli enti locali. 
  3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti  locali  di  cui
all'articolo 2 del  TUEL  sono  distinti  nelle  seguenti  tipologie,
definite in corrispondenza alle missioni del bilancio: 
    a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 
    b. Istruzione e diritto allo studio, 
    c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attivita' culturali, 
    d. Politiche giovanili, sport e tempo libero 
    e. Turismo 
    f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa, 
    g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 
    h. Trasporti e diritto alla mobilita', 
    i. Soccorso civile, 
    j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 
    k. Tutela della salute, 
    l. Sviluppo economico e competitivita', 
    m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale , 
    n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 
    o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche, 
    p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali, 
    q. Relazioni internazionali.