Art. 22 
 
                       (Societa' controllate) 
 
  1. Si definisce controllata da una regione o da un ente  locale  la
societa' nella quale la regione o l'ente locale: 
    a. ha il possesso, diretto o indiretto,  anche  sulla  scorta  di
patti  parasociali,   della   maggioranza   dei   voti   esercitabili
nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare
una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 
    b. ha il diritto, in virtu' di un contratto  o  di  una  clausola
statutaria, di esercitare un'influenza  dominante,  quando  la  legge
consente tali contratti o clausole. 
  2. I contratti di servizio  pubblico  e  gli  atti  di  concessione
stipulati  con  societa'  che  svolgono  prevalentemente  l'attivita'
oggetto  di  tali  contratti  comportano  l'esercizio  di   influenza
dominante. 
  3. Le societa' controllate sono distinte nelle  medesime  tipologie
previste per gli enti strumentali.