Art. 22 (Societa' controllate) 1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la societa' nella quale la regione o l'ente locale: a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b. ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con societa' che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 3. Le societa' controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.