Art. 25 
 
 
      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 
 
  1. Al  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione  dello
svolgimento dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini  territoriali
ottimali e omogenei  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La  dimensione  degli  ambiti  o
bacini territoriali ottimali  di  norma  deve  essere  non  inferiore
almeno a  quella  del  territorio  provinciale.  Le  regioni  possono
individuare specifici bacini territoriali di  dimensione  diversa  da
quella  provinciale,  motivando  la  scelta  in  base  a  criteri  di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a  principi
di  proporzionalita',  adeguatezza  ed   efficienza   rispetto   alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio  2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine  di  cui  al  primo
periodo del  presente  comma,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
servizi pubblici locali di settore in ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato  la  costituzione  di
ambiti o bacini territoriali di dimensione  non  inferiore  a  quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il  Consiglio  dei  ministri,  a  tutela  dell'unita'  giuridica   ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  organizzare  lo  svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei,  comunque  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
  2. In sede  di  affidamento  del  servizio  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta. 
  3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  regioni,  province  e
comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111.  A  tal  fine,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,
nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione  della  concorrenza
nelle regioni  e  negli  enti  locali,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. 
  4. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa. 
  5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale   previsto   dall'articolo   18,   comma   2-bis,    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito  o  del  bacino  vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo  precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  6. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori»; 
    b) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «libera  prestazione  dei
servizi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dopo  aver  individuato  i
contenuti  specifici  degli   obblighi   di   servizio   pubblico   e
universale»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2  e'  adottata  previo  parere
obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla  base  dell'istruttoria
svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in  sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   e   alla
correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere  all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali.  La
delibera e il parere  sono  resi  pubblici  sul  sito  internet,  ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi  ordinamenti  degli
enti locali. La delibera  quadro  di  cui  al  comma  2  e'  comunque
adottata prima di  procedere  al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal  parere  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. In assenza  della  delibera,
l'ente locale non  puo'  procedere  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
      4) al comma 11: 
  4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) prevede  l'impegno  del  soggetto  gestore  a  conseguire
economie di gestione con riferimento  all'intera  durata  programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;»; 
  4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione  dell'offerta,  l'adozione   di   strumenti   di   tutela
dell'occupazione»; 
  5) al comma 13, le  parole:  «somma  complessiva  di  900.000  euro
annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di  200.000
euro annui»; 
  6) al comma 32: 
    6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore
di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa
di  preesistenti  gestioni  in  affidamento  diretto  e  gestioni  in
economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale  ai  sensi  dell'articolo
3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la  costituzione
dell'unica azienda in capo  alla  societa'  in  house  devono  essere
perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In  tal  caso  il
contratto  di  servizio   dovra'   prevedere   indicazioni   puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati  ed  effettuati  e
obbiettivi di performance (redditivita',  qualita',  efficienza).  La
valutazione dell'efficacia e  dell'efficienza  della  gestione  e  il
rispetto delle condizioni previste nel  contratto  di  servizio  sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di  regolazione
di  settore.  La  durata  dell'affidamento   in   house   all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013.  La  deroga  di  cui  alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia'  prevedano  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica.»; 
    6.2) alla lettera b), in fine,  le  parole:  «alla  data  del  30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31  marzo
2013»; 
  7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: 
    «32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti  a  qualsiasi  titolo  attivita'  di  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   assicurano   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche  oltre  le  scadenze  ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli  obblighi  di  servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di  cui
all'articolo 2, comma  3,  lettera  e),  del  presente  decreto  alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed  agli  altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo  gestore  e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino  all'apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto
nel presente articolo»; 
  8) al comma 33-ter le parole:  «Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»; 
  9) al comma 34: 
    9.1)  sono  soppresse  le  parole:  «il  servizio  di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422»; 
    9.2) dopo le  parole:  «il  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto  previsto  dal  comma
33»; 
    9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  ed  in  conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 
  10) il comma 34-bis e' abrogato; 
  11) al comma 35 sono premessi i seguenti: 
    «34-ter.  Gli  affidamenti  diretti,  in  materia  di   trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati  ai  sensi  dell'articolo  61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'  all'articolo  8
del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, cessano  alla  scadenza  prevista
nel contratto di affidamento. 
    34-quater. Gli affidamenti in essere a valere  su  infrastrutture
ferroviarie  interessate  da  investimenti  compresi   in   programmi
co-finanziati  con  risorse  dell'Unione  europea  cessano   con   la
conclusione  dei  lavori   previsti   dai   relativi   programmi   di
finanziamento e, ove  necessari,  dei  connessi  collaudi,  anche  di
esercizio». 
  2. All'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni  si  iscrivono  e  depositano  i
propri bilanci al registro  delle  imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di  ciascun  anno.  L'Unioncamere  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  30  giugno,  l'elenco  delle
predette aziende  speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si  applicano  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali:  divieto  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi  precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma
aziende   speciali   e    istituzioni    che    gestiscono    servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»; 
    b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti»  sono  inserite  le
seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.». 
  3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti  dall'articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; 
    b) all'articolo 15, comma 10, la  parola:  «gare»  e'  sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive  al  periodo  transitorio,  su
tutto il territorio nazionale». 
  4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione  integrata
dei rifiuti urbani sono  affidate  ai  sensi  dell'articolo  202  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le  seguenti
attivita': a)  la  gestione  ed  erogazione  del  servizio  che  puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli  impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la  commercializzazione  e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le  ipotesi  di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati  prodotti  all'interno  dell'ATO.  Nel  caso  in  cui  gli
impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli  enti  locali
di riferimento, all'affidatario del servizio  di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti  a
tariffe  regolate  e  predeterminate  e   la   disponibilita'   delle
potenzialita' e capacita' necessarie  a  soddisfare  le  esigenze  di
conferimento indicate nel piano d'ambito. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa  dai  comuni»  sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148». 
  6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  del  articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  138  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  3-bis.  -  (Ambiti  territoriali  e  criteri  di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). - 1. A tutela della concorrenza  e  dell'ambiente,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali
          ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala  e
          di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza  del
          servizio,  entro  il  termine  del  30  giugno   2012.   La
          dimensione degli ambiti o bacini territoriali  ottimali  di
          norma  deve  essere  non  inferiore  almeno  a  quella  del
          territorio  provinciale.  Le  regioni  possono  individuare
          specifici bacini  territoriali  di  dimensione  diversa  da
          quella provinciale, motivando la scelta in base  a  criteri
          di differenziazione territoriale  e  socio-economica  e  in
          base  a  principi  di  proporzionalita',   adeguatezza   ed
          efficienza  rispetto  alle  caratteristiche  del  servizio,
          anche su proposta dei comuni presentata entro il 31  maggio
          2012 previa lettera di adesione dei sindaci  interessati  o
          delibera di un organismo associato  e  gia'  costituito  ai
          sensi dell'articolo 30 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Fermo  restando  il
          termine di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  e'
          fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali  di
          settore in  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  gia'
          prevista in  attuazione  di  specifiche  direttive  europee
          nonche' ai sensi delle discipline  di  settore  vigenti  o,
          infine,  delle  disposizioni  regionali  che  abbiano  gia'
          avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali  di
          dimensione non inferiore a  quelle  indicate  nel  presente
          comma.  Decorso  inutilmente  il   termine   indicato,   il
          Consiglio dei ministri, a tutela dell'unita'  giuridica  ed
          economica,   esercita   i   poteri   sostitutivi   di   cui
          all'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi  ai
          servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
          con fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
          concessi a valere su risorse  pubbliche  statali  ai  sensi
          dell'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione  sono
          prioritariamente attribuiti  agli  enti  di  governo  degli
          ambiti  o  dei  bacini  territoriali  ottimali  ovvero   ai
          relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
          ad evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
          regolazione  competente   abbia   verificato   l'efficienza
          gestionale e la qualita' del servizio reso sulla  base  dei
          parametri stabiliti dall'Autorita' stessa. 
              5. Le societa' affidatarie in house  sono  assoggettate
          al  patto  di  stabilita'  interno  secondo  le   modalita'
          definite dal decreto  ministeriale  previsto  dall'articolo
          18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o  l'ente
          di  governo  locale  dell'ambito  o   del   bacino   vigila
          sull'osservanza da parte delle societa' di cui  al  periodo
          precedente dei vincoli derivanti dal  patto  di  stabilita'
          interno. 
              6.  Le  societa'  affidatarie  in  house  sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono  a  carico
          degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni  di
          personale, contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di natura retributiva o indennitarie  e  per  le
          consulenze anche degli amministratori.". 
              Si  riporta  il  testo  del  articolo  4,  del   citato
          decreto-legge  n.  138  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  4.  Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi
          pubblici locali al referendum  popolare  e  alla  normativa
          dall'Unione europea. - 1. Gli enti locali, nel rispetto dei
          principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento  e  di
          libera prestazione dei servizi,  dopo  aver  individuato  i
          contenuti specifici degli obblighi di servizio  pubblico  e
          universale, verificano la realizzabilita' di  una  gestione
          concorrenziale dei servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
          economica,   di   seguito   "servizi   pubblici    locali",
          liberalizzando    tutte     le     attivita'     economiche
          compatibilmente con le caratteristiche di  universalita'  e
          accessibilita' del servizio e limitando, negli altri  casi,
          l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
          in base ad una analisi di  mercato,  la  libera  iniziativa
          economica  privata  non  risulti  idonea  a  garantire   un
          servizio rispondente ai bisogni della comunita'. 
              2. All'esito della verifica di cui al  comma  1  l'ente
          adotta  una  delibera  quadro  che  illustra  l'istruttoria
          compiuta  ed  evidenzia,  per  i  settori  sottratti   alla
          liberalizzazione, le ragioni della decisione e  i  benefici
          per la comunita' locale derivanti dal  mantenimento  di  un
          regime di esclusiva del servizio. Con  la  stessa  delibera
          gli  enti  locali  valutano  l'opportunita'  di   procedere
          all'affidamento simultaneo con gara di  una  pluralita'  di
          servizi pubblici  locali  nei  casi  in  cui  possa  essere
          dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. 
              3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore
          a 10.000 abitanti,  la  delibera  di  cui  al  comma  2  e'
          adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato,  che  si  pronuncia  entro
          sessanta  giorni,  sulla   base   dell'istruttoria   svolta
          dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino  o  in
          sua assenza dall'ente locale, in  merito  all'esistenza  di
          ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di
          esclusiva e alla  correttezza  della  scelta  eventuale  di
          procedere  all'affidamento  simultaneo  con  gara  di   una
          pluralita' di servizi pubblici locali.  La  delibera  e  il
          parere sono resi pubblici sul sito internet, ove  presente,
          e con ulteriori modalita' idonee. 
              4. L'invio all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica  di
          cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro  di
          cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto   e   poi
          periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli  enti
          locali. La delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque
          adottata prima di procedere al conferimento  e  al  rinnovo
          della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal  parere
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.  In
          assenza della delibera, l'ente locale  non  puo'  procedere
          all'attribuzione di  diritti  di  esclusiva  ai  sensi  del
          presente articolo. 
              5.  Gli  enti  locali,  per  assicurare   agli   utenti
          l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto  la
          produzione di beni e attivita' rivolte  a  realizzare  fini
          sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
          comunita'   locali,   definiscono   preliminarmente,    ove
          necessario, gli obblighi di servizio  pubblico,  prevedendo
          le  eventuali   compensazioni   economiche   alle   aziende
          esercenti i servizi  stessi,  tenendo  conto  dei  proventi
          derivanti dalle tariffe e nei limiti  della  disponibilita'
          di bilancio destinata allo scopo. 
              6.  All'attribuzione  di  diritti   di   esclusiva   ad
          un'impresa incaricata della gestione  di  servizi  pubblici
          locali   consegue   l'applicazione   di   quanto   disposto
          dall'articolo 9 della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  e
          successive modificazioni. 
              7. I  soggetti  gestori  di  servizi  pubblici  locali,
          qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi  da
          quelli in cui sono titolari di diritti di  esclusiva,  sono
          soggetti alla disciplina prevista  dall'articolo  8,  commi
          2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  e
          successive modificazioni. 
              8. Nel caso in  cui  l'ente  locale,  a  seguito  della
          verifica   di   cui   al   comma   1,   intende   procedere
          all'attribuzione di diritti di esclusiva,  il  conferimento
          della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
          di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
          individuati  mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
          pubblica,  nel  rispetto  dei  principi  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea e dei  principi  generali
          relativi ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei
          principi  di  economicita',   imparzialita',   trasparenza,
          adeguata  pubblicita',  non  discriminazione,  parita'   di
          trattamento, mutuo riconoscimento  e  proporzionalita'.  Le
          medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
          qualitativi,    quantitativi,    ambientali,    di     equa
          distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti  dalla
          legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
          o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. 
              9. Le societa' a capitale interamente pubblico  possono
          partecipare  alle   procedure   competitive   ad   evidenza
          pubblica,  sempre  che  non  vi  siano  specifici   divieti
          previsti dalla legge. 
              10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati  membri
          dell'Unione europea, possono essere ammesse alle  procedure
          competitive  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  di
          servizi pubblici locali a  condizione  che  documentino  la
          possibilita' per le imprese italiane  di  partecipare  alle
          gare indette negli Stati di provenienza  per  l'affidamento
          di omologhi servizi. 
              11.  Al  fine  di  promuovere  e  proteggere  l'assetto
          concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara  o
          la lettera di invito relative  alle  procedure  di  cui  ai
          commi 8, 9, 10: 
              a) esclude che la  disponibilita'  a  qualunque  titolo
          delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
          patrimoniali   non   duplicabili   a   costi    socialmente
          sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del  servizio
          possa costituire elemento discriminante per la  valutazione
          delle offerte dei concorrenti; 
              b) assicura che i requisiti  tecnici  ed  economici  di
          partecipazione   alla   gara   siano   proporzionati   alle
          caratteristiche  e  al  valore  del  servizio  e   che   la
          definizione dell'oggetto  della  gara  garantisca  la  piu'
          ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di   eventuali
          economie di scala e di gamma; 
              b-bis)  prevede  l'impegno  del  soggetto   gestore   a
          conseguire economie di gestione con riferimento  all'intera
          durata programmata dell'affidamento,  e  prevede  altresi',
          tra gli elementi di  valutazione  dell'offerta,  la  misura
          delle  anzidette  economie  e  la  loro  destinazione  alla
          riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti  ed  al
          finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi
          di efficientamento relativi al personale; 
              c) indica, ferme restando le discipline di settore,  la
          durata dell'affidamento commisurata alla consistenza  degli
          investimenti in  immobilizzazioni  materiali  previsti  nei
          capitolati di gara a carico del soggetto gestore.  In  ogni
          caso la durata dell'affidamento non puo'  essere  superiore
          al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; 
              d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
          o   di   collaborazione   tra   soggetti   che   possiedono
          singolarmente  i  requisiti   tecnici   ed   economici   di
          partecipazione  alla  gara,  qualora,  in  relazione   alla
          prestazione  oggetto  del  servizio,  l'aggregazione  o  la
          collaborazione sia idonea a  produrre  effetti  restrittivi
          della concorrenza sulla base  di  un'oggettiva  e  motivata
          analisi che tenga conto di struttura, dimensione  e  numero
          degli operatori del mercato di riferimento; 
              e)  prevede  che  la  valutazione  delle  offerte   sia
          effettuata da una commissione nominata dall'ente  affidante
          e composta da soggetti esperti nella specifica materia; 
              f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
          dei beni di cui  al  comma  29,  e  per  la  determinazione
          dell'eventuale importo  spettante  al  gestore  al  momento
          della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
          ai sensi del comma 30; 
              g) prevede l'adozione di carte dei servizi al  fine  di
          garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
              g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
          ai nuovi aggiudicatari del servizio,  prevedendo,  tra  gli
          elementi  di  valutazione   dell'offerta,   l'adozione   di
          strumenti di tutela dell'occupazione; 
              12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10  e
          11, nel caso di  procedure  aventi  ad  oggetto,  al  tempo
          stesso,  la  qualita'  di  socio,  al  quale  deve   essere
          conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
          e l'attribuzione di specifici  compiti  operativi  connessi
          alla gestione del servizio, il bando di gara o  la  lettera
          di invito assicura che: 
              a) i criteri di valutazione  delle  offerte  basati  su
          qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano  di  norma
          su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; 
              b) il socio privato selezionato  svolga  gli  specifici
          compiti operativi connessi alla gestione del  servizio  per
          l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non  si
          verifica, si proceda a un nuovo affidamento; 
              c) siano previsti criteri e modalita'  di  liquidazione
          del socio privato alla cessazione della gestione. 
              13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10,  11
          e  12  se  il  valore  economico   del   servizio   oggetto
          dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
          di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
          di societa' a capitale interamente  pubblico  che  abbia  i
          requisiti  richiesti  dall'ordinamento   europeo   per   la
          gestione  cosiddetta  «in  house».  Al  fine  di  garantire
          l'unitarieta' del  servizio  oggetto  dell'affidamento,  e'
          fatto divieto di procedere al  frazionamento  del  medesimo
          servizio e del relativo affidamento. 
              14.  Le  societa'  cosiddette  «in  house»  affidatarie
          dirette della gestione  di  servizi  pubblici  locali  sono
          assoggettate al patto  di  stabilita'  interno  secondo  le
          modalita' definite, con il concerto  del  Ministro  per  le
          riforme  per  il  federalismo,  in   sede   di   attuazione
          dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
          successive  modificazioni.   Gli   enti   locali   vigilano
          sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al  periodo
          precedente  al  cui  capitale  partecipano,   dei   vincoli
          derivanti dal patto di stabilita' interno. 
              15. Le societa' cosiddette «in house» e le  societa'  a
          partecipazione mista pubblica  e  privata,  affidatarie  di
          servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di  beni
          e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
              16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo  12
          aprile  2006,   n.   163,   e   successive   modificazioni,
          limitatamente alla gestione del servizio per  il  quale  le
          societa' di cui  al  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo
          articolo sono state specificamente costituite,  si  applica
          se  la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta  mediante
          procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano
          ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio  e
          l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
          gestione del servizio. Restano ferme  le  altre  condizioni
          stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e  3),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. 
              17. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  18,
          comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
          societa' a partecipazione pubblica che  gestiscono  servizi
          pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
          e modalita' per il reclutamento  del  personale  e  per  il
          conferimento degli incarichi nel rispetto dei  principi  di
          cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165.  Fino  all'adozione   dei   predetti
          provvedimenti,   e'   fatto   divieto   di   procedere   al
          reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
          presente comma non si  applica  alle  societa'  quotate  in
          mercati regolamentati. 
              18. In caso di affidamento della gestione  dei  servizi
          pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
          i casi in cui il capitale sociale del soggetto  gestore  e'
          partecipato dall'ente locale  affidante,  la  verifica  del
          rispetto del contratto di servizio nonche'  ogni  eventuale
          aggiornamento e  modifica  dello  stesso  sono  sottoposti,
          secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente  locale,
          alla  vigilanza  dell'organo  di  revisione  di  cui   agli
          articoli 234 e seguenti del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme  le
          disposizioni contenute nelle discipline di settore  vigenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              19. Gli amministratori, i dirigenti  e  i  responsabili
          degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche'  degli
          altri  organismi  che  espletano   funzioni   di   stazione
          appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo  di
          servizi pubblici locali,  non  possono  svolgere  incarichi
          inerenti la gestione dei  servizi  affidati  da  parte  dei
          medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso  in
          cui le dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni
          precedenti  il  conferimento  dell'incarico   inerente   la
          gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
          nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
          dagli organismi di controllo competenti. 
              20. Il divieto di cui  al  comma  19  opera  anche  nei
          confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro  il
          quarto grado  dei  soggetti  indicati  allo  stesso  comma,
          nonche' nei confronti  di  coloro  che  prestano,  o  hanno
          prestato  nel  triennio  precedente,  a  qualsiasi   titolo
          attivita' di consulenza o collaborazione  in  favore  degli
          enti locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione
          del servizio pubblico locale. 
              21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori  di
          societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
          precedenti  alla  nomina  hanno  ricoperto  la  carica   di
          amministratore,  di  cui  all'articolo   77   del   decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, negli enti locali  che  detengono  quote  di
          partecipazione al capitale della stessa societa'. 
              22.  I  componenti  della  commissione  di   gara   per
          l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
          devono aver svolto  ne'  svolgere  alcun'altra  funzione  o
          incarico  tecnico  o  amministrativo   relativamente   alla
          gestione del servizio di cui si tratta. 
              23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
          la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
          possono essere nominati  componenti  della  commissione  di
          gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
          parte del medesimo ente locale. 
              24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
          coloro che, in qualita' di  componenti  di  commissioni  di
          gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
          sede   giurisdizionale   con    sentenza    non    sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              25. Si applicano ai  componenti  delle  commissioni  di
          gara le cause di astensione previste dall'articolo  51  del
          codice di procedura civile. 
              26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
          partecipata dall'ente locale che la  indice,  i  componenti
          della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
          ne' amministratori dell'ente locale stesso. 
              27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
          19 al 26 si applicano  alle  nomine  e  agli  incarichi  da
          conferire successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              28. Ferma restando la proprieta' pubblica  delle  reti,
          la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
              29. Alla scadenza della gestione del servizio  pubblico
          locale  o  in  caso  di  sua  cessazione   anticipata,   il
          precedente gestore  cede  al  gestore  subentrante  i  beni
          strumentali e le loro pertinenze necessari, in  quanto  non
          duplicabili  a  costi  socialmente  sostenibili,   per   la
          prosecuzione del servizio, come individuati, ai  sensi  del
          comma  11,  lettera  f),  dall'ente  affidante,  a   titolo
          gratuito e liberi da pesi e gravami. 
              30. Se, al momento della cessazione della  gestione,  i
          beni  di  cui  al  comma  29  non  sono  stati  interamente
          ammortizzati,  il  gestore   subentrante   corrisponde   al
          precedente gestore un  importo  pari  al  valore  contabile
          originario non ancora ammortizzato, al netto  di  eventuali
          contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
          Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
          settore, anche regionali, vigenti alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   nonche'   restano   salvi
          eventuali diversi accordi  tra  le  parti  stipulati  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto. 
              31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel  bando
          o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
          successivo  affidamento  del  servizio  pubblico  locale  a
          seguito della scadenza o della cessazione anticipata  della
          gestione. 
              32. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  14,
          comma  32,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma  117,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
          il regime transitorio  degli  affidamenti  non  conformi  a
          quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
              a) gli affidamenti diretti relativi a  servizi  il  cui
          valore economico sia superiore alla somma di cui  al  comma
          13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
          nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei  casi
          di  cui  alle  successive  lettere  da  b)  a  d)  cessano,
          improrogabilmente   e   senza   necessita'   di    apposita
          deliberazione  dell'ente  affidante,  alla  data   del   31
          dicembre 2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione
          puo' avvenire  a  favore  di  un'unica  societa'  in  house
          risultante dalla  integrazione  operativa  di  preesistenti
          gestioni in affidamento diretto  e  gestioni  in  economia,
          tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
          di ambito  o  di  bacino  territoriale  ottimale  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis.  La  soppressione  delle  preesistenti
          gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo  alla
          societa' in  house  devono  essere  perfezionati  entro  il
          termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il  contratto  di
          servizio dovra' prevedere indicazioni puntuali  riguardanti
          il livello di qualita' del servizio reso, il  prezzo  medio
          per utente,  il  livello  di  investimenti  programmati  ed
          effettuati  e  obbiettivi  di  performance   (redditivita',
          qualita',  efficienza).  La  valutazione  dell'efficacia  e
          dell'efficienza  della  gestione  e   il   rispetto   delle
          condizioni  previste  nel  contratto   di   servizio   sono
          sottoposti a verifica annuale da  parte  dell'Autorita'  di
          regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house
          all'azienda risultante dall'integrazione non puo' essere in
          ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal  1o  gennaio
          2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica
          ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino
          territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad
          evidenza pubblica. 
              b) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto  ad  oggetto,
          al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione  dei
          compiti operativi  connessi  alla  gestione  del  servizio,
          cessano, improrogabilmente e senza necessita'  di  apposita
          deliberazione dell'ente affidante, alla data del  31  marzo
          2013; 
              c) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui al comma 8, le quali abbiano avuto  ad  oggetto,  al
          tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  dei
          compiti operativi  connessi  alla  gestione  del  servizio,
          cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; 
              d) gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  1°
          ottobre 2003 a  societa'  a  partecipazione  pubblica  gia'
          quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
          scadenza prevista nel contratto di servizio,  a  condizione
          che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori  di
          azioni  alla  data  del  13  agosto  2011,  ovvero   quella
          sindacata, si  riduca  anche  progressivamente,  attraverso
          procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
          privato  presso   investitori   qualificati   e   operatori
          industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
          entro il 30 giugno 2013 e non superiore  al  30  per  cento
          entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni  non  si
          verifichino, gli affidamenti cessano,  improrogabilmente  e
          senza  necessita'  di  apposita   deliberazione   dell'ente
          affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013  o
          del 31 dicembre 2015. 
              32-bis. Al fine di verificare e assicurare il  rispetto
          delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta
          che gli  enti  locali  abbiano  attuato,  entro  i  termini
          stabiliti, quanto previsto al medesimo comma.  In  caso  di
          inottemperanza, assegna agli enti inadempienti  un  termine
          perentorio entro il quale provvedere.  Decorso  inutilmente
          detto termine,  il  Governo,  ricorrendone  i  presupposti,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo, della Costituzione e  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma  32  ed
          al fine  di  non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'
          nell'erogazione dei servizi pubblici  locali  di  rilevanza
          economica,  i  soggetti  pubblici  e  privati  esercenti  a
          qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
          locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
          attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
          in particolare  il  rispetto  degli  obblighi  di  servizio
          pubblico e degli  standard  minimi  del  servizio  pubblico
          locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  e),  del
          presente decreto  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi
          contratti di servizio ed agli altri atti  che  regolano  il
          rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in
          caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del
          mercato alla  concorrenza.  Nessun  indennizzo  o  compenso
          aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione
          a quanto previsto nel presente articolo. 
              33. Le societa', le loro  controllate,  controllanti  e
          controllate  da  una  medesima  controllante,   anche   non
          appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  che,  in
          Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
          di legge, di atto amministrativo o  per  contratto  servizi
          pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto,  di  una
          procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi  del
          comma 12, nonche' i soggetti cui e'  affidata  la  gestione
          delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
          patrimoniali   degli   enti   locali,   qualora    separata
          dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non  possono
          acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
          territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'  per
          altri  enti  pubblici  o  privati,  ne'  direttamente,  ne'
          tramite loro controllanti o altre  societa'  che  siano  da
          essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
          divieto di cui al primo periodo opera per tutta  la  durata
          della gestione e non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del  codice  civile,  nonche'  al  socio
          selezionato ai  sensi  del  comma  12  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
          del  medesimo  comma.  I  soggetti  affidatari  diretti  di
          servizi pubblici  locali  possono  comunque  concorrere  su
          tutto il territorio nazionale a  gare  indette  nell'ultimo
          anno  di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,   a
          condizione che sia stata indetta la  procedura  competitiva
          ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del  servizio
          o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere  al
          nuovo affidamento attraverso la predetta procedura  ovvero,
          purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi  del  comma
          13. 
              33-bis.  Al   fine   di   assicurare   il   progressivo
          miglioramento  della  qualita'  di  gestione  dei   servizi
          pubblici locali e  di  effettuare  valutazioni  comparative
          delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono  tenuti  a
          rendere pubblici i dati concernenti il livello di  qualita'
          del servizio reso, il prezzo medio per utente e il  livello
          degli  investimenti  effettuati,  nonche'  ogni   ulteriore
          informazione necessaria alle predette finalita'. 
              33-ter.  Con  decreto  del  «Ministro  per  gli  affari
          regionali, il turismo e lo  sport,  adottato  entro  il  31
          marzo 2012», di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  dell'interno,  sentita   la   Conferenza
          unificata, sono definiti: 
              a) i criteri per la  verifica  di  cui  al  comma  1  e
          l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2; 
              b) le  modalita'  attuative  del  comma  33-bis,  anche
          tenendo conto delle diverse  condizioni  di  erogazione  in
          termini  di  aree,  popolazioni   e   caratteristiche   del
          territorio servito; 
              c) le ulteriori  misure  necessarie  ad  assicurare  la
          piena attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
              34. Le disposizioni contenute nel presente articolo  si
          applicano a tutti i servizi pubblici  locali  e  prevalgono
          sulle   relative   discipline   di   settore    con    esse
          incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del  presente
          articolo il servizio  idrico  integrato,  ad  eccezione  di
          quanto previsto dai commi  da  19  a  27,  il  servizio  di
          distribuzione  di  gas  naturale,   di   cui   al   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ad eccezione di  quanto
          previsto dal comma  33  il  servizio  di  distribuzione  di
          energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' la
          gestione delle farmacie  comunali,  di  cui  alla  legge  2
          aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi
          19,  21  e  27  del  presente  articolo   quanto   disposto
          dall'articolo 2, comma 42, del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10. Con riguardo  al  trasporto  pubblico
          regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla  scadenza
          naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e
          i contratti di servizio gia' deliberati o  sottoscritti  in
          conformita'  all'articolo  5  del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, ed in conformita' all'articolo 61 della legge
          23 luglio 2009, n. 99. 
              34-bis (abrogato). 
              34-ter.  Gli  affidamenti  diretti,   in   materia   di
          trasporto pubblico locale su gomma, gia' affidati ai  sensi
          dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  ed  in
          conformita'  all'articolo  8  del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007 ed in atto alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, cessano alla scadenza  prevista  nel
          contratto di affidamento. 
              34-quater.  Gli  affidamenti  in  essere  a  valere  su
          infrastrutture  ferroviarie  interessate  da   investimenti
          compresi in programmi co-finanziati con risorse dell'Unione
          europea cessano con la conclusione dei lavori previsti  dai
          relativi programmi di finanziamento e, ove  necessari,  dei
          connessi collaudi, anche di esercizio. 
              35. Restano salve  le  procedure  di  affidamento  gia'
          avviate all'entrata in vigore del presente decreto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 114 del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, pubblicato nella  Gazz.  Uff.  28
          settembre  2000,  n.  227,  S.O.,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  114.  Aziende  speciali  ed  istituzioni.  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio comunale o provinciale. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione   informano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
          perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei  ricavi,
          compresi i trasferimenti. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali
          e le istituzioni sono assoggettate al patto  di  stabilita'
          interno secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  per  gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  ottobre  2012.  A
          tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
          e depositano i propri bilanci al registro delle  imprese  o
          nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun  anno.
          L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  entro  il  30  giugno,  l'elenco  delle  predette
          aziende speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
          bilancio. Alle aziende  speciali  ed  alle  istituzioni  si
          applicano le disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
          che stabiliscono, a carico degli  enti  locali:  divieto  o
          limitazioni  alle  assunzioni  di  personale;  contenimento
          degli oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura
          retributiva o indennitaria e  per  consulenze  anche  degli
          amministratori;  obblighi  e  limiti  alla   partecipazione
          societaria degli enti  locali.  Gli  enti  locali  vigilano
          sull'osservanza del presente comma da  parte  dei  soggetti
          indicati    ai    periodi    precedenti.    Sono    escluse
          dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma
          aziende  speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
          socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti da sottoporre all'approvazione del  Consiglio
          Comunale: 
              a) il piano-programma,  comprendente  un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
              b) i bilanci economici  di  previsione  pluriennale  ed
          annuale; 
              c) il conto consuntivo; 
              d) il bilancio di esercizio.". 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e 15  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. Attivita' di distribuzione.-  1.  L'attivita'
          di distribuzione di gas naturale e' attivita'  di  servizio
          pubblico. Il servizio e' affidato  esclusivamente  mediante
          gara per periodi non superiori  a  dodici  anni.  Gli  enti
          locali che affidano il servizio, anche in forma  associata,
          svolgono  attivita'  di   indirizzo,   di   vigilanza,   di
          programmazione  e   di   controllo   sulle   attivita'   di
          distribuzione, ed  i  loro  rapporti  con  il  gestore  del
          servizio sono regolati da appositi contratti  di  servizio,
          sulla base di un contratto tipo predisposto  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
              3. Nell'ambito dei contratti  di  servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento   del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
              5. Alle gare di cui al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  o  in  altri  Paesi
          dell'Unione   europea,   gestiscono   di   fatto,   o   per
          disposizioni  di  legge,  di  atto  amministrativo  o   per
          contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
          diretto o di una procedura non ad evidenza  pubblica.  Alle
          gare sono ammessi inoltre i  gruppi  europei  di  interesse
          economico. Si applicano i  principi  di  garanzia  previsti
          dall'articolo 4, comma  33,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148. 
              6.   Nel   rispetto   degli    standard    qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
              9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore  ai  sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
              10. Le imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002." 
              "Art.  15.  Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione. - 1. Entro il 1° gennaio 2003 sono  adottate
          dagli enti locali  le  deliberazioni  di  adeguamento  alle
          disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene
          mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio
          ovvero  attraverso  la  trasformazione  delle  gestioni  in
          societa'  di  capitali  o   in   societa'   cooperative   a
          responsabilita'  limitata,  anche  tra  dipendenti.   Detta
          trasformazione  puo'  anche  comportare  il   frazionamento
          societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma  non
          avvenga entro il termine indicato, provvede nei  successivi
          tre  mesi,  anche  attraverso  la  nomina  di  un   proprio
          delegato,  il   rappresentante   dell'ente   titolare   del
          servizio. Per gestioni associate o per ambiti a  dimensione
          sovracomunale, in  caso  di  inerzia,  la  regione  procede
          all'affidamento  immediato  del  servizio  mediante   gara,
          nominando a tal fine un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi  51,
          52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  Le
          stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione  di
          aziende consortili, intendendosi  sostituita  al  consiglio
          comunale  l'assemblea  consortile.  In   questo   caso   le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza  dei  componenti;
          gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
          hanno diritto  alla  liquidazione  sulla  base  del  valore
          nominale  iscritto  a  bilancio  della  relativa  quota  di
          capitale. L'ente titolare del servizio puo'  restare  socio
          unico delle societa'  di  cui  al  presente  comma  per  un
          periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi   del   comma   8
          dell'articolo  14,  calcolato  nel   rispetto   di   quanto
          stabilito nelle convenzioni o nei contratti e,  per  quanto
          non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
          cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto
          15  ottobre  1925,  n.  2578.  Resta  sempre   esclusa   la
          valutazione   del   mancato   profitto   derivante    dalla
          conclusione anticipata del rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
              a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima  dello
          scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
          che consenta  di  servire  un'utenza  complessivamente  non
          inferiore a due volte quella originariamente servita  dalla
          maggiore delle societa' oggetto di fusione; 
              b) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
              c) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% del capitale sociale. 
              8. 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  «prime  gare   successive   al   periodo
          transitorio, su tutto il territorio  nazionale»  indette  a
          norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni.  Per  i
          soggetti che devono  essere  costituiti  o  trasformati  ai
          sensi dei commi  1,  2,  e  3  del  presente  articolo,  la
          partecipazione  alle  prime  gare  successive  al   periodo
          transitorio, su tutto il territorio nazionale e' consentita
          a  partire  dalla   data   dell'avvenuta   costituzione   o
          trasformazione. 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas  metano  ai  sensi  dell'articolo  11
          della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e   successive
          modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266, come modificato dall'articolo  28  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, il  periodo  transitorio  disciplinato
          dal comma 7 e il periodo di cui al  comma  9  del  presente
          articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario  alla
          costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica  di  concessione
          del contributo. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  202  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 202. Affidamento del servizio. -  1.  L'Autorita'
          d'ambito aggiudica il servizio di  gestione  integrata  dei
          rifiuti urbani mediante gara disciplinata  dai  principi  e
          dalle  disposizioni  comunitarie,  secondo  la   disciplina
          vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali,
          in conformita' ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7,
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' con
          riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione
          svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico  e
          delle precedenti  esperienze  specifiche  dei  concorrenti,
          secondo  modalita'  e  termini  definiti  con  decreto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  nel
          rispetto delle competenze regionali in materia. 
              2. I soggetti partecipanti alla gara devono  formulare,
          con  apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata
          all'offerta, proposte di miglioramento della  gestione,  di
          riduzione delle quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di
          miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio
          piano di riduzione dei corrispettivi  per  la  gestione  al
          raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. 
              3. Nella valutazione delle proposte si terra' conto, in
          particolare, del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in
          termini economici, sia di complessita' delle  operazioni  a
          suo carico. 
              4. Gli impianti e le altre  dotazioni  patrimoniali  di
          proprieta' degli enti  locali  gia'  esistenti  al  momento
          dell'assegnazione del servizio sono conferiti  in  comodato
          ai soggetti affidatari del medesimo servizio. 
              5. I nuovi impianti  vengono  realizzati  dal  soggetto
          affidatario  del  servizio   o   direttamente,   ai   sensi
          dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, ove  sia  in  possesso  dei  requisiti
          prescritti dalla normativa vigente, o mediante  il  ricorso
          alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.  109,
          ovvero secondo lo schema della finanza di progetto  di  cui
          agli articoli 37 -bis e seguenti della  predetta  legge  n.
          109 del 1994. 
              6. Il personale che, alla data del 31 dicembre  2005  o
          comunque otto mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,
          appartenga alle amministrazioni comunali, alle  aziende  ex
          municipalizzate o consortili e alle imprese private,  anche
          cooperative, che operano nel settore dei  servizi  comunali
          per la gestione dei rifiuti sara' soggetto, ferma  restando
          la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto
          ed immediato al nuovo gestore del  servizio  integrato  dei
          rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali,
          collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
          dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate
          o consortili e di imprese private,  anche  cooperative,  al
          gestore del  servizio  integrato  dei  rifiuti  urbani,  si
          applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento  del
          ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui  rifiuti
          e sui servizi. - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e'
          istituito in tutti i comuni  del  territorio  nazionale  il
          tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei
          costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
          dei rifiuti assimilati  avviati  allo  smaltimento,  svolto
          mediante  l'attribuzione  di  diritti  di  esclusiva  nelle
          ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi
          ai servizi indivisibili dei comuni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 30. Convenzioni. - 1. Al fine di svolgere in modo
          coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti  locali
          possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          Regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo. - 1. Nei casi e per le
          finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,  della
          Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro  competente  per  materia,  anche  su
          iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,  assegna
          all'ente interessato un  congruo  termine  per  adottare  i
          provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente  tale
          termine,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito   l'organo
          interessato, su proposta  del  Ministro  competente  o  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   adotta   i
          provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina  un
          apposito  commissario.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri partecipa il  Presidente  della  Giunta  regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  20,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno:  parametri
          di virtuosita'. - (Omissis). 
              2. Ai fini di ripartire l'ammontare del  concorso  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,
          a  decorrere  dall'anno  2012,   dal   comma   5,   nonche'
          dall'articolo  14  del  decreto-legge  n.  78   del   2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
          tra gli enti del singolo livello  di  governo,  i  predetti
          enti sono ripartiti con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
          con il Ministro per gli affari regionali e per la  coesione
          territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, in due classi, sulla base della valutazione  ponderata
          dei seguenti parametri di virtuosita': 
              a)   a   decorrere    dall'anno    2013,    prioritaria
          considerazione della convergenza tra spesa storica e  costi
          e fabbisogni standard; 
              b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
              c) a decorrere dall'anno 2013,  incidenza  della  spesa
          del personale sulla spesa corrente dell'ente  in  relazione
          al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla  popolazione
          residente,   alle   funzioni   svolte   anche    attraverso
          esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del  territorio;  la
          valutazione del predetto  parametro  tiene  conto  del  suo
          valore all'inizio della legislatura o consiliatura e  delle
          sue   variazioni   nel   corso   delle   stesse   ai   fini
          dell'applicazione del comma 2-ter; 
              d) autonomia finanziaria; 
              e) equilibrio di parte corrente; 
              f) a decorrere dall'anno 2013, tasso di  copertura  dei
          costi dei  servizi  a  domanda  individuale  per  gli  enti
          locali; 
              g)  a  decorrere  dall'anno  2013,  rapporto  tra   gli
          introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione
          di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per
          le regioni; 
              h) a decorrere dall'anno 2013, effettiva partecipazione
          degli enti  locali  all'azione  di  contrasto  all'evasione
          fiscale; 
              i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
          accertate; 
              l)  a   decorrere   dall'anno   2013,   operazione   di
          dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della
          normativa vigente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione: 
              "Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2-bis,  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 18. Reclutamento  del  personale  delle  societa'
          pubbliche. - (Omissis). 
              2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2  maggio  2006,
          n. 100, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  35,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 35. Reclutamento del personale. - (Omissis). 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali.". 
              Il  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   422
          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287. 
              Il  decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142. 
              Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo  ai  servizi
          pubblici  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  per
          ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.
          1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' Pubblicato nella  G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315. 
              Si riporta l'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di energia: 
              "Art.  61.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di armonizzare  il
          processo di liberalizzazione e di concorrenza  nel  settore
          del trasporto pubblico regionale  e  locale  con  le  norme
          comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione  di
          contratti di servizio, anche in deroga alla  disciplina  di
          settore, possono avvalersi delle  previsioni  di  cui  all'
          articolo 5, paragrafi 2, 4, 5  e  6,  e  all'  articolo  8,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.   1370/2007   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007.
          Alle  societa'  che,  in  Italia  o  all'estero,  risultino
          aggiudicatarie di contratti  di  servizio  ai  sensi  delle
          previsioni del predetto regolamento (CE) n.  1370/2007  non
          si applica l'esclusione di cui all' articolo 18,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.
          422.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4,  comma  33,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011: 
              "Art.  4.  Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi
          pubblici locali al referendum  popolare  e  alla  normativa
          dall'Unione europea. - (Omissis). 
              33. Le societa', le loro  controllate,  controllanti  e
          controllate  da  una  medesima  controllante,   anche   non
          appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  che,  in
          Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
          di legge, di atto amministrativo o  per  contratto  servizi
          pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto,  di  una
          procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi  del
          comma 12, nonche' i soggetti cui e'  affidata  la  gestione
          delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
          patrimoniali   degli   enti   locali,   qualora    separata
          dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non  possono
          acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
          territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'  per
          altri  enti  pubblici  o  privati,  ne'  direttamente,  ne'
          tramite loro controllanti o altre  societa'  che  siano  da
          essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
          divieto di cui al primo periodo opera per tutta  la  durata
          della gestione e non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del  codice  civile,  nonche'  al  socio
          selezionato ai  sensi  del  comma  12  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
          del  medesimo  comma.  I  soggetti  affidatari  diretti  di
          servizi pubblici  locali  possono  comunque  concorrere  su
          tutto il territorio nazionale a  gare  indette  nell'ultimo
          anno  di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,   a
          condizione che sia stata indetta la  procedura  competitiva
          ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del  servizio
          o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere  al
          nuovo affidamento attraverso la predetta procedura  ovvero,
          purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi  del  comma
          13.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata  legge
          n. 287 del 1990: 
              "Art. 3. Abuso di posizione dominante. - 1. E'  vietato
          l'abuso da parte di una o piu'  imprese  di  una  posizione
          dominante all'interno del mercato nazionale o  in  una  sua
          parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
              a) imporre  direttamente  o  indirettamente  prezzi  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente gravose; 
              b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, lo  sviluppo  tecnico  o  il  progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori; 
              c)  applicare  nei  rapporti  commerciali   con   altri
          contraenti   condizioni    oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
              d)   subordinare   la   conclusione    dei    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi.". 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30  novembre  1981,
          n. 329, S.O.