Art. 11 
 
            Sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale 
 
  1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e
di emocomponenti ad uso trasfusionale  e'  rilasciata  dal  Ministero
della salute - Direzione generale della prevenzione  -  nel  rispetto
dei requisiti di cui all'allegato 4.