Art. 17 
 
 
Applicazione dell'art. 40,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.
436/2009 - Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio 
 
  1. Fatto salvo l'art. 40, paragrafo 3,  comma  2,  del  regolamento
(CE) n. 436/2009 e l'art. 12, comma 2,  della  legge  n.  82/2006,  i
singoli recipienti presenti in cantina ovvero le partite formate  dai
recipienti di capacita' inferiore  a  10  ettolitri,  riempiti  dello
stesso  prodotto  e  immagazzinati  in  modo  che  siano  chiaramente
separati  dagli  altri,  ancorche'  non  denunciati  in  applicazione
dell'art. 15, comma 1,  della  legge  medesima,  sono  dotati  di  un
cartello,  fissato  in  modo  che  non  sia  possibile  la  rimozione
accidentale e che risulti ben visibile e leggibile. 
  2. Sin dal momento in cui i prodotti  vitivinicoli  sono  contenuti
nei recipienti presenti in cantina, sul cartello di cui  al  comma  1
sono dichiarate,  in  modo  chiaro,  leggibile  e  non  equivoco,  le
indicazioni seguenti, conformemente a  quanto  previsto  dalle  norme
relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso  delle  indicazioni
facoltative, si preveda di farle figurare in etichetta: 
    la designazione della categoria, con l'indicazione, se del  caso:
a) delle espressioni previste dall'art.  3  del  decreto  legislativo
nonche'  del  nome  della  denominazione  di   origine   protetta   o
dell'indicazione geografica protetta; b) dei nomi geografici previsti
dai disciplinari, ai sensi dell'art. 4 del decreto; c) della menzione
vigna, in conformita' dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo; 
    i termini che indicano il tenore di zucchero; 
    la provenienza; 
    il colore; 
    i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; 
    l'annata; 
    il nome di una o piu' varieta' di vite o dei loro sinonimi; 
    le menzioni tradizionali; 
    nel  caso  dei  vini  a  DOP  e  IGP  il  riferimento   ai   dati
identificativi  della  certificazione  rilasciata  dall'organismo  di
controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale  emanata
in applicazione dell'art. 118-septdecies del reg. (CE) n. 1234/2007. 
  Non costituisce violazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma l'omissione delle indicazioni elencate qualora le stesse  siano
implicite nell'uso della specifica DOP o IGP. 
  3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si  intendono  rispettati  nei
casi a) e b) di seguito indicati, se si verificano contestualmente le
relative condizioni ivi descritte: 
    a)  cantine  dotate  di  terminali  video   aggiornati   mediante
elaboratore centrale: 
      sono presenti, in corrispondenza  dei  recipienti  di  cantina,
terminali video collegati ad  un  elaboratore  centrale,  accessibile
esclusivamente a cura e sotto la responsabilita' dei soggetti di  cui
all'art. 36 del reg. (CE) n. 436/2009; 
      i  terminali  video  recano,   aggiornate   e   leggibili,   le
indicazioni previste dal comma 2 ovvero i codici di cui  al  comma  5
nonche' il numero, anch'esso ben visibile e leggibile, con  il  quale
sono univocamente contrassegnati i recipienti di cantina ai quali  si
riferiscono; 
      ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni
richiesta delle autorita' o degli organismi di cui all'art. 13, comma
1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a  disposizione
degli stessi,  mediante  la  stampa  di  un  apposito  documento,  le
indicazioni ovvero i codici ed i numeri di cui alla lettera  a),  con
riferimento a ciascun recipiente presente in cantina; 
    b) cantine presso le quali i registri ufficiali tenuti  ai  sensi
del capo III del  reg.  (CE)  n.  436/2009  e  delle  relative  norme
nazionali  d'applicazione  recano  le   informazioni   atte   a   far
identificare il contenuto dei singoli recipienti: 
      i  recipienti   presenti   in   cantina   sono   contrassegnati
univocamente in modo ben visibile e leggibile; 
      ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni
richiesta delle autorita' o degli organismi di cui all'art. 13, comma
1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a  disposizione
degli stessi, mediante  l'esibizione  dei  registri  ufficiali  delle
entrate  e  delle  uscite,  debitamente  aggiornati,  le  indicazioni
relative a ciascun prodotto vitivinicolo detenuto e quelle atte a far
individuare  i  recipienti  ove  ciascun  prodotto  vitivinicolo   e'
contenuto. 
  4. Le indicazioni obbligatorie e facoltative  di  cui  al  comma  2
corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti  a  norma
dell'art. 39, paragrafo 1, del regolamento  CE  n.  436/2009,  ovvero
comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o  commerciali,  dei
prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti. 
  5. E' consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di
cui al comma 2,  a  condizione  che  gli  stessi  codici  siano  gia'
utilizzati nei registri.