Art. 14 
 
 
                         Controlli e revoche 
 
  1. II Gestore puo' effettuare i controlli e  le  ispezioni  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123. 
  2.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli  ovvero  delle   ispezioni
dovessero risultare  l'insussistenza  dei  requisiti  prescritti  per
l'ottenimento  della  garanzia  o  dichiarazioni   e   documentazioni
irregolari o non veritiere e/o  non  sanabili,  il  Gestore  avvia  i
procedimenti  di  revoca  e/o  inefficacia  delle  garanzie  concesse
secondo la procedura di cui all'art. 15. L'agevolazione  e'  revocata
in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir  meno
delle  condizioni  e  dei  requisiti  che   hanno   dato   luogo   al
provvedimento di concessione  ovvero  nei  casi  in  cui  i  soggetti
beneficiari o i soggetti richiedenti abbiano disatteso  gli  obblighi
derivanti dalla concessione dell'agevolazione. 
  3. Il provvedimento di revoca e/o di inefficacia della garanzia per
fatti imputabili al  soggetto  richiedente,  comporta  l'obbligo,  da
parte dello stesso, della restituzione di  quanto  gia'  liquidato  a
titolo di acconto e di perdita finale oltre  agli  interessi  e  alle
maggiorazioni dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 123. 
  4.  Il  provvedimento  di  revoca   dell'agevolazione   per   fatti
imputabili al soggetto beneficiario comporta il versamento, da  parte
di quest'ultimo, di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo
indebitamente fruito. 
  5.  Ai  fini  del  recupero  di  detti  importi  si  provvede   con
l'iscrizione a ruolo  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.