Art. 14 Controlli e revoche 1. II Gestore puo' effettuare i controlli e le ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123. 2. Qualora, a seguito dei controlli ovvero delle ispezioni dovessero risultare l'insussistenza dei requisiti prescritti per l'ottenimento della garanzia o dichiarazioni e documentazioni irregolari o non veritiere e/o non sanabili, il Gestore avvia i procedimenti di revoca e/o inefficacia delle garanzie concesse secondo la procedura di cui all'art. 15. L'agevolazione e' revocata in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento di concessione ovvero nei casi in cui i soggetti beneficiari o i soggetti richiedenti abbiano disatteso gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione. 3. Il provvedimento di revoca e/o di inefficacia della garanzia per fatti imputabili al soggetto richiedente, comporta l'obbligo, da parte dello stesso, della restituzione di quanto gia' liquidato a titolo di acconto e di perdita finale oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Il provvedimento di revoca dell'agevolazione per fatti imputabili al soggetto beneficiario comporta il versamento, da parte di quest'ultimo, di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo indebitamente fruito. 5. Ai fini del recupero di detti importi si provvede con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.