Art. 15 
 
 
         Procedimento di revoca e inefficacia della garanzia 
 
  1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla  revoca  e/o
inefficacia della garanzia del Fondo, il Gestore comunica l'avvio del
procedimento di revoca e/o inefficacia ai sensi degli articoli 7 ed 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
  2. Entro il termine di  trenta  giorni  decorrente  dalla  data  di
comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e/o  inefficacia,
gli interessati possono  presentare  al  Gestore  scritti  difensivi,
nonche' ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante  consegna
o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato  con
avviso di ricevimento, ovvero con idonee  modalita'  di  trasmissione
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione   digitale».   Ai   fini   della   prova   della
tempestivita' dell'invio, fa fede il timbro postale di spedizione. 
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione   di   avvio   del
procedimento,  esaminate  le  risultanze  istruttorie,   il   Gestore
delibera, con provvedimento motivato,  la  revoca  e/o  l'inefficacia
della garanzia, ovvero adotta il provvedimento di  archiviazione.  In
entrambi i casi,  il  Gestore  comunica  ai  soggetti  interessati  i
provvedimenti adottati.