Art. 15 Procedimento di revoca e inefficacia della garanzia 1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca e/o inefficacia della garanzia del Fondo, il Gestore comunica l'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonche' ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero con idonee modalita' di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Ai fini della prova della tempestivita' dell'invio, fa fede il timbro postale di spedizione. 3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, la revoca e/o l'inefficacia della garanzia, ovvero adotta il provvedimento di archiviazione. In entrambi i casi, il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.