Art. 16 
 
 
             Ambito di applicazione ed entrata in vigore 
 
  1.  Ai  procedimenti  di  liquidazione  delle  perdite  relative  a
garanzie gia' concesse dal  Fondo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  9,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, di cui agli articoli 10, 12 e 15, nonche', in
quanto compatibili, le altre disposizioni del presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano  le
competenze deliberative sul Fondo del Comitato  Agevolazioni  di  cui
all'art. 2 della Convenzione stipulata  in  data  2  marzo  1995  tra
Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e  della  programmazione
economica e successivi atti  integrativi,  che  vengono  assunte  dal
Gestore in conformita' con la  previsione  di  cui  all'art.  47  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 326