Art. 16 Ambito di applicazione ed entrata in vigore 1. Ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie gia' concesse dal Fondo alla data di pubblicazione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, di cui agli articoli 10, 12 e 15, nonche', in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le competenze deliberative sul Fondo del Comitato Agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica e successivi atti integrativi, che vengono assunte dal Gestore in conformita' con la previsione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012 Il Ministro: Grilli Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 326