Art. 17 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  testo
unico sono abrogati: 
    a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali; 
    b) l'articolo 15 della legge 19 marzo  1990,  n.  55,  salvo  per
quanto riguarda la  disciplina  per  il  personale  dipendente  dalle
regioni; 
    c) l'articolo 9, ottavo comma, n.  2),  limitatamente  al  quarto
periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
    d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32,
settimo comma, n.  2),  limitatamente  alle  parole:  «contenente  la
dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle  condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo  1990,  n.
55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.
570. 
  2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58  e  59
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti,  si
intendono riferiti,  rispettivamente,  agli  articoli  10  e  11  del
presente testo unico.