Art. 13 
 
Limite al  trattamento  economico  del  personale  pubblico  e  delle
                        societa' partecipate 
 
  1. A decorrere dal 1 maggio  2014  il  limite  massimo  retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e  degli
oneri fiscali a carico del dipendente.  A  decorrere  dalla  predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti  articoli
23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
intendono sostituiti dal predetto importo. (( Sono in ogni caso fatti
salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
determinati  per  effetto  di  apposite   disposizioni   legislative,
regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite  fissato  dal
presente articolo. )) 
  2. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  471,  dopo  le  parole   «autorita'   amministrative
indipendenti» sono inserite le seguenti: «,  con  gli  enti  pubblici
economici»; 
  b) al comma 472,  dopo  le  parole  «direzione  e  controllo»  sono
inserite le seguenti: «delle  autorita'  amministrative  indipendenti
e»; 
  c) al comma 473, le parole «fatti salvi i  compensi  percepiti  per
prestazioni occasionali» sono sostituite dalle  seguenti  «ovvero  di
societa' partecipate  in  via  diretta  o  indiretta  dalle  predette
amministrazioni»; 
  3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al  nuovo
limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
  4.  Ai  fini  dei  trattamenti  previdenziali,  le  riduzioni   dei
trattamenti   retributivi    conseguenti    all'applicazione    delle
disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1º maggio 2014. 
  5.  La  Banca  d'Italia,  nella  sua  autonomia   organizzativa   e
finanziaria, adegua il proprio ordinamento  ai  principi  di  cui  al
presente articolo. 
  (( 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito  internet
i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun  componente
del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di  organi
di  societa'  ovvero  di  fondi  controllati  o   partecipati   dalle
amministrazioni stesse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  23-bis  e
          23-ter  del  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19, comma
          6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro  il  31  maggio  2012,  previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  le   societa'   non
          quotate,    direttamente    controllate    dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  2359,
          primo  comma,  numero   1),   del   codice   civile,   sono
          classificate   per   fasce   sulla   base   di   indicatori
          dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per   ciascuna
          fascia e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
          sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del  codice  civile.
          L'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei
          relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
          di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso  stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente. 
              5-quater. Nelle societa' direttamente o  indirettamente
          controllate  dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  che  emettono   esclusivamente   strumenti
          finanziari,  diversi  dalle  azioni,  quotati  nei  mercati
          regolamentati   nonche'   nelle   societa'   dalle   stesse
          controllate, il compenso di cui  all'articolo  2389,  terzo
          comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il
          presidente del consiglio d'amministrazione non puo'  essere
          stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento
          del trattamento economico complessivo  a  qualsiasi  titolo
          determinato, compreso  quello  per  eventuali  rapporti  di
          lavoro con la medesima  societa',  nel  corso  del  mandato
          antecedente al rinnovo. 
              5-quinquies.    Nelle    societa'    direttamente     o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che emettono  titoli  azionari  quotati
          nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli  organi
          di   amministrazione   e'    sottoposta    all'approvazione
          dell'assemblea degli azionisti una proposta in  materia  di
          remunerazione degli amministratori  con  deleghe  di  dette
          societa' e delle loro controllate, conforme ai  criteri  di
          cui  al  comma  5-quater.  In  tale  sede,  l'azionista  di
          controllo pubblico e'  tenuto  ad  esprimere  assenso  alla
          proposta di cui al primo periodo. 
              5-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  5-quater  e
          5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
          consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  ovvero,  qualora  si
          sia gia' provveduto  al  rinnovo,  ai  compensi  ancora  da
          determinare ovvero da determinare  in  via  definitiva.  Le
          disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non  si
          applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  siano  state
          adottate   riduzioni   dei   compensi   dell'amministratore
          delegato o del presidente del consiglio di  amministrazione
          almeno pari a quelle previste nei medesimi commi." 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Si riporta il testo dei  commi  471,  472,  473  e  475
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147  del  2013,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "471. A decorrere dal 1° gennaio 2014  le  disposizioni
          di cui all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
          si applicano a  chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze
          pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati  in
          ragione  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo
          intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
          con  gli  enti  pubblici  economici  e  con  le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
          di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 
              472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  anche
          gli   emolumenti   dei   componenti   degli    organi    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  delle  autorita'
          amministrative   indipendenti   e   delle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. 
              473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di  cui
          ai commi 471 e 472 sono computate  in  modo  cumulativo  le
          somme comunque erogate all'interessato a carico  di  uno  o
          piu'  organismi  o  amministrazioni,  ovvero  di   societa'
          partecipate in  via  diretta  o  indiretta  dalle  predette
          amministrazioni." 
              "475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge,  nell'ambito  della
          propria autonomia statutaria e  legislativa,  i  rispettivi
          ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474.
          Tale  adeguamento  costituisce  adempimento  necessario  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
          174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre
          2012, n. 213,  ed  integra  le  condizioni  previste  dalla
          relativa lettera i).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre.".