Art. 19 
 
Riduzione dei  costi  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle  citta'
                            metropolitane 
 
  (( 01. All'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 13 e' abrogato; 
  b) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano
a carico della provincia gli  oneri  connessi  con  le  attivita'  in
materia  di  status  degli  amministratori,  relativi   ai   permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali  ed  assicurativi
di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»; 
  c) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano
a carico  della  citta'  metropolitana  gli  oneri  connessi  con  le
attivita' in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai
permessi  retribuiti,  agli  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»; 
  d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori quelli relativi ai  permessi  retribuiti,  agli  oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli  80
e 86 del testo unico». )) 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo  il  comma
150 sono inseriti i seguenti: 
  «150-bis. In considerazione  delle  misure  recate  dalla  presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  2014,  a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 
  150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui  al  comma  92,  a  seguito  del  trasferimento   delle   risorse
finanziarie,   umane,   strumentali    e    organizzative    connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province,  citta'  metropolitane  e  gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.». 
  (( 1-bis. Al testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 235, comma 1, le parole: «sono rieleggibili per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «i  suoi  componenti  non
possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello  stesso  ente
locale»; 
  b)  all'articolo  235,  comma  3,  lettera  b),  dopo  la   parola:
«volontarie» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con  preavviso
di  almeno  quarantacinque  giorni  e  che  non  sono   soggette   ad
accettazione da parte dell'ente»; 
  c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio  e  per
vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di  revisione
non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  del  compenso  annuo
attribuito ai componenti stessi,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e
contributivi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   14,   24   e   136
          dell'articolo  1  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
          (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,
          sulle unioni e fusioni di comuni),  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 325,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il
          presidente della provincia  e  la  giunta  provinciale,  in
          carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
          restano in carica, a titolo gratuito, fino al  31  dicembre
          2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque  nei  limiti
          di quanto disposto per la gestione provvisoria  degli  enti
          locali dall'articolo 163, comma 2, del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di seguito denominato «testo unico»,  e  per
          gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino
          a tale data anche le funzioni  del  consiglio  provinciale.
          Ove alla data di entrata in vigore della presente legge  la
          provincia  sia  commissariata,   il   commissariamento   e'
          prorogato fino al 31 dicembre  2014.  Alle  funzioni  della
          provincia si applicano le disposizioni di riordino  di  cui
          ai commi da 85 a 97. Restano a carico della  provincia  gli
          oneri connessi con le attivita' in materia di status  degli
          amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
          previdenziali, assistenziali ed assicurativi  di  cui  agli
          articoli 80 e 86 del testo unico." 
              "24.   L'incarico   di   sindaco   metropolitano,    di
          consigliere metropolitano e di componente della  conferenza
          metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui  ai
          commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito. Restano a
          carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le
          attivita'  in  materia  di  status  degli   amministratori,
          relativi ai permessi retribuiti, agli oneri  previdenziali,
          assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e  86
          del testo unico." 
              "136.  La  cifra  elettorale  di  ciascuna   lista   e'
          costituita dalla somma dei voti ponderati validi  riportati
          da ciascuna di esse.  Per  l'assegnazione  del  numero  dei
          consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra  elettorale
          di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a
          concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere;  quindi
          si scelgono, tra i quozienti cosi'  ottenuti,  quelli  piu'
          alti,  in  numero  eguale  a  quello  dei  consiglieri   da
          eleggere,  disponendoli  in  una  graduatoria  decrescente.
          Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti  quanti
          sono  i  quozienti  a  essa  appartenenti  compresi   nella
          graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre  intere  e
          decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto
          la maggiore cifra elettorale e, a parita' di  quest'ultima,
          per sorteggio. Ai  fini  del  rispetto  dell'invarianza  di
          spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le
          attivita' in materia di status degli amministratori  quelli
          relativi ai permessi retribuiti, agli oneri  previdenziali,
          assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e  86
          del testo unico.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  235  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione 
              1. L'organo di revisione contabile dura in  carica  tre
          anni a decorrere dalla data di esecutivita' della  delibera
          o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui
          all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non  possono
          svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente
          locale. Ove nei collegi si proceda  a  sostituzione  di  un
          singolo  componente  la  durata  dell'incarico  del   nuovo
          revisore e' limitata al tempo residuo  sino  alla  scadenza
          del termine triennale, calcolata a decorrere  dalla  nomina
          dell'intero collegio. Si applicano le norme  relative  alla
          proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
          3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16
          maggio 1994, n. 293, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 1994, n. 444. 
              2. Il revisore e' revocabile solo per  inadempienza  ed
          in particolare per la mancata presentazione della relazione
          alla proposta di deliberazione  consiliare  del  rendiconto
          entro il  termine  previsto  dall'articolo  239,  comma  1,
          lettera d). 
              3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
              a) scadenza del mandato; 
              b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di
          almeno quarantacinque giorni e che  non  sono  soggette  ad
          accettazione da parte dell'ente; 
              c) impossibilita' derivante  da  qualsivoglia  causa  a
          svolgere l'incarico per un periodo di tempo  stabilito  dal
          regolamento dell'ente.".