(( Art. 19-bis 
 
Riduzione delle  spese  per  il  Consiglio  generale  degli  italiani
                             all'estero 
 
  1. A decorrere dal  primo  rinnovo  del  Consiglio  generale  degli
italiani all'estero successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4: 
  1) al comma 1,  le  parole:  «novantaquattro»,  «sessantacinque»  e
«ventinove»   sono   sostituite   rispettivamente   dalle   seguenti:
«sessantatre», «quarantatre» e «venti»; 
  2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» e' soppressa; 
  3) al comma 5, la parola: «ventinove» e'  soppressa  e  le  parole:
«dieci», «sette»  e  «nove»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
seguenti: «sette», «quattro» e «sei»; 
  b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono  sostituite
dalle seguenti: «una volta»; 
  c) all'articolo  8-bis,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:
«continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse; 
  d) all'articolo 9: 
  1) al comma 1, la parola: «ventinove» e'  soppressa  e  le  parole:
«due membri eletti» e «tre membri»  sono  sostituite  rispettivamente
dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»; 
  2) al comma  2,  le  parole:  «sei  nomi»  e  «quattro  nomi»  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»; 
  3) al comma  3,  le  parole:  «due  volte»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una volta»; 
  e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»; 
  f) all'articolo 15: 
  1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» e' soppressa; 
  2) al comma 3, la parola: «ventinove» e' soppressa; 
  g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra  i
Paesi in cui sono presenti le  maggiori  collettivita'  italiane,  in
proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31  dicembre
dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti
resti». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4  della  legge  6
          novembre 1989, n. 368 (Istituzione del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. 1. Il CGIE e' composto da  sessantatre  membri
          dei quali quarantatre  in  rappresentanza  delle  comunita'
          italiane  all'estero  e  venti  nominati  con  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   secondo   la
          ripartizione indicata al comma 5. 
              2. I membri del CGIE in rappresentanza delle  comunita'
          italiane  all'estero  sono  eletti  secondo  le   modalita'
          previste dagli  articoli  13  e  14,  e  nelle  proporzioni
          numeriche  fissate,  per  ciascun  Paese,   dalla   tabella
          allegata alla presente legge. 
              3.  Essi  devono  risiedere  da  almeno  tre  anni  nel
          rispettivo Paese,  avere  raggiunto  la  maggiore  eta'  ed
          essere in possesso della cittadinanza italiana. 
              4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva  sia  di
          due  o  piu'  membri,  possono  essere  rappresentate,   in
          proporzione non superiore alla meta' dei componenti,  anche
          persone  non  in  possesso  della  cittadinanza   italiana,
          purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani. 
              5. I membri di nomina governativa sono  designati  come
          segue: 
              a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione; 
              b)  quattro  dai  partiti  che   hanno   rappresentanza
          parlamentare; 
              c) sei dalle confederazioni sindacali e  dai  patronati
          maggiormente rappresentativi  sul  piano  nazionale  e  che
          siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e
          del lavoro; 
              d) uno dalla Federazione nazionale della stampa; 
              e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana
          all'estero; 
              f) uno dalla organizzazione  piu'  rappresentativa  dei
          lavoratori frontalieri.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  della
          citata  legge  n.  368  del  1989,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. Il CGIE e' convocato dal segretario generale in via
          ordinaria una volta  all'anno.  Esso  puo'  essere  inoltre
          convocato in via straordinaria, su  motivata  richiesta  di
          almeno  due  terzi  dei  suoi  componenti,  non  oltre   il
          ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di
          convocazione presso la segreteria generale. Fra la data  di
          convocazione e quella  della  riunione  devono  trascorrere
          almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza  per
          i quali il segretario generale puo'  stabilire  un  termine
          minore, non inferiore a dieci giorni.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  8-bis
          della citata legge n. 368 del 1989, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 1. Il CGIE si articola in: 
              a) Assemblea plenaria; 
              b) Comitato di presidenza; 
              c) commissioni per  le  aree  continentali:  Europa  ed
          Africa  del   Nord,   America   Latina,   Paesi   anglofoni
          (Australia,  Canada,  Stati  Uniti,  Sud  Africa),  che  si
          riuniscono almeno  due  volte  l'anno  nelle  proprie  aree
          continentali  e  in  occasione  delle  Assemblee   plenarie
          ordinarie e sono  presiedute  dal  vicesegretario  generale
          eletto per ogni area; 
              d)    commissioni    di    lavoro     per     tematiche
          dell'emigrazione,  che  si   riuniscono   quando   e   dove
          necessario; 
              e)  gruppi  di  lavoro  per  specifici  argomenti,  che
          l'Assemblea plenaria  costituisce  laddove  ne  ravvisi  la
          necessita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata  legge
          n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato  di
          presidenza,  composto,  oltre  che  dal  presidente  e  dal
          segretario generale, da  un  vice-segretario  generale  per
          ognuna  delle  aree  continentali  definite   dall'articolo
          8-bis, comma 1, lettera c), da un vice-segretario  generale
          eletto tra i membri nominati con il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma  1,
          da un membro eletto tra quelli  nominati  con  il  medesimo
          decreto e  da  un  membro  per  ognuna  delle  citate  aree
          continentali. 
              2.  Per  l'elezione  del   segretario   generale,   dei
          vice-segretari generali e dei  componenti  il  comitato  di
          presidenza si procede con votazioni successive e con schede
          separate. E' eletto segretario generale colui  che  ottiene
          la maggioranza assoluta dei voti dei membri del  Consiglio.
          Qualora nessun candidato  raggiunga  tale  maggioranza,  si
          procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene
          il piu' alto numero  di  voti.  Sono  eletti  vicesegretari
          generali e componenti il comitato di presidenza coloro  che
          al primo scrutinio hanno ottenuto  il  maggior  numero  dei
          voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive
          sulla propria scheda un nome per il segretario  generale  e
          per i  vicesegretari  generali,  due  nomi  per  gli  altri
          componenti il comitato di presidenza in  rappresentanza  di
          ognuna delle aree continentali e due nomi per i  componenti
          in rappresentanza dei membri nominati con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          4, comma 1. 
              3. Il Comitato di presidenza  si  riunisce  almeno  sei
          volte all'anno, di cui una volta in margine  alle  riunioni
          del Consiglio. 
              4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento  regolare
          dei  lavori  del  CGIE,  gli  opportuni  contatti  con  gli
          organismi interessati alle  sue  attivita',  l'elaborazione
          della relazione annuale ed il coordinamento delle attivita'
          delle commissioni, sceglie e indica le priorita'  di  spesa
          per  l'attivita'  del  CGIE  e  ne   valuta   il   bilancio
          consuntivo. 
              5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del  giorno
          delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e
          richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri
          del CGIE. 
              6. In occasione delle riunioni del CGIE,  del  comitato
          di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e
          delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza  puo'
          autorizzare di volta in  volta  la  partecipazione  sia  di
          esperti    sia    di    qualificati    rappresentanti    di
          amministrazioni dello  Stato  diverse  da  quelle  previste
          all'articolo 6, nonche' di enti  pubblici  ed  associazioni
          aventi specifico interesse alle questioni da  trattare.  Il
          CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno. 
              7.  Il  Comitato  di  presidenza  riferisce   al   CGIE
          sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  della
          citata  legge  n.  368  del  1989,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. 1. Ai membri del CGIE  che  partecipano  alle
          riunioni  previste  dalla  presente   legge   spettano   il
          pagamento delle spese di viaggio, che  verranno  rimborsate
          con le modalita' previste  per  i  dipendenti  dello  Stato
          della ottava  qualifica  funzionale,  nonche'  un  rimborso
          forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute  nel
          periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo
          pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della  meta'  per  i
          residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per  il
          segretario generale. Agli stessi membri spetta  inoltre  un
          rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue,  aumentato
          a L. 3.000.000 annue  per  i  componenti  del  comitato  di
          presidenza  e  a  L.  4.000.000  annue  per  il  segretario
          generale, per le spese telefoniche e  postali.  I  rimborsi
          forfettari non sono dovuti  ai  parlamentari  nazionali  ed
          europei che siano membri del CGIE  ne'  ai  membri  di  cui
          all'articolo 4, comma 5. I membri del  CGIE  hanno  diritto
          alla  copertura  assicurativa  per  malattia  e   infortuni
          durante i periodi di riunione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge
          n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.15. 1.  In  caso  di  cessazione  dall'ufficio  di
          taluno dei membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma  2,
          si provvede alla sostituzione, entro sessanta  giorni,  con
          la nomina  dei  primi  non  eletti  secondo  l'esito  delle
          votazioni. Qualora  non  vi  siano  candidati  che  possano
          subentrare, alla sostituzione  si  provvede,  nel  medesimo
          termine,  mediante  elezione  suppletiva  con   le   stesse
          modalita' previste per l'elezione ordinaria. 
              2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove  dette
          vacanze si siano verificate  provvedono  a  dare  immediata
          comunicazione della sostituzione  agli  interessati  ed  al
          Ministero degli affari esteri. 
              3. In caso di cessazione  dall'ufficio  di  taluno  dei
          membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo  4,  comma
          5, alla sostituzione si provvede con  le  stesse  modalita'
          previste per la nomina del membro da sostituire. 
              4. I sostituti restano in carica fino al compimento del
          periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri
          sostituiti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge
          n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. 1. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, verranno emanate, con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          degli  affari  esteri,   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e    della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra  l'altro,
          disciplinare le modalita' e i termini  per  l'elezione  dei
          sessantacinque membri di cui  alla  tabella  allegata  alla
          presente legge e per le designazioni dei  ventinove  membri
          di cui all'articolo 4, comma 5. 
              2. In occasione del rinnovo del CGIE,  si  provvedera',
          ove occorra, alla revisione  della  tabella  allegata  alla
          presente  legge  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2,
          tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori  collettivita'
          italiane, in proporzione al numero  di  cittadini  italiani
          residenti al 31 dicembre dell'anno precedente,  sulla  base
          dei quozienti interi e dei piu' alti resti.".