Art. 20 
 
                        Societa' partecipate 
 
  1. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  e  del
contenimento   della   spesa   pubblica,   le   societa'   a   totale
partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2359, 1ยบ comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  enti  pubblici
economici, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,
una riduzione dei costi operativi,  esclusi  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche'  gli  accantonamenti  per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al  4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione  di  cui  al  periodo
precedente sono  inclusi  i  risparmi  da  realizzare  ai  sensi  del
presente decreto. 
  2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al  comma  1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi  valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. 
  3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve  disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per  cento  dei  risparmi  di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al  medesimo  comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014  e  2015  le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un  dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto  dell'eventuale
acconto erogato. 
  4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno  degli  esercizi  considerati  a  versare  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  gli  importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo. 
  5.  Per  il  biennio  2014-2015,   i   compensi   variabili   degli
amministratori  delegati   e   dei   dirigenti   per   i   quali   e'
contrattualmente   prevista   una    componente    variabile    della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per  cento
ad obiettivi riguardanti l'ulteriore  riduzione  dei  costi  rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi. 
  6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi
precedenti dandone  evidenza  nella  propria  relazione  al  bilancio
d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate. 
  7. (( Il presente articolo )) non si applica alle societa'  per  le
quali alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultano
gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del  capitale
(( e alle loro controllate, nonche' a  Consip  S.p.A.  e  agli  altri
soggetti aggregatori di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  9.  Alle
finalita' di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo
quanto stabilito dall'articolo 21. 
  7-bis. Ferme restando le modalita' di  determinazione  dell'importo
da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e  4,
in caso di incremento del valore della produzione almeno pari  al  10
per cento rispetto all'anno 2013, le  societa'  di  cui  al  comma  1
possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con  modalita'
alternative,  purche'  tali  da  determinare  un  miglioramento   del
risultato operativo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  2359
          del codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              2. - 3 (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della citata legge n. 165 del 2001: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.".