(( Art. 20-bis 
 
        Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni 
 
  1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cessione  di
cui al presente comma non si applica  alle  aziende  termali  le  cui
partecipazioni azionarie o le attivita',  i  beni,  il  personale,  i
patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state  trasferite  a  titolo
gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome  di
Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli  stabilimenti
termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3,  della  legge  15
marzo 1997, n. 59». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 29 dell'articolo 3  della
          citata  legge  n.  244  del  2007,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "29. Entro trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza
          pubblica, cedono a terzi le societa'  e  le  partecipazioni
          vietate ai sensi del comma 27. Per le societa'  partecipate
          dallo Stato, restano ferme  le  disposizioni  di  legge  in
          materia di  alienazione  di  partecipazioni.  L'obbligo  di
          cessione di cui al  presente  comma  non  si  applica  alle
          aziende  termali  le  cui  partecipazioni  azionarie  o  le
          attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
          pertinenze sono state trasferite  a  titolo  gratuito  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nel cui  territorio  sono  ubicati  gli
          stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1
          a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".